Ci auguriamo davvero che i dubbi e le perplessità si rivelino infondati e che , come conclude Mattiello, "(...) Il nuovo 416 ter sarà un buon grimaldello per fare del nostro Paese, un Paese libero dalle mafie...Da domani!"
Oggi sappiamo che il nostro Paese così non è!
Fonte: Benvenuti in Italia
Davide Mattiello |
La riforma del 416 ter oggi o al più tardi all'inizio della prossima settimana, dovrebbe essere approvata anche dal Senato e noi ci auguriamo che questo accada.
Ogni norma è il prodotto di un complesso negoziato politico.
La riforma del 416 ter non fa eccezione e quindi è benedetta ogni prudenza critica, che ci aiuti a precisare la volontà del legislatore.
Due sono i rilievi principali, raccolti in questi giorni.
La riformulazione del 416 ter, nella sua prima parte, rende la condotta penalmente rilevante di più difficile dimostrazione? In particolare spinge 'a valle' la condotta che integra la fattispecie, alludendo a comportamenti concreti e conseguenti, che attivano la forza intimidatrice della mafia e che come tali dovranno essere provati in processo?
No.
La condotta penalmente rilevante resta (!) l'accordo tra le parti, lo scambio di volontà tra il politico (o chi lo rappresenti) e il mafioso. Un accordo che si è voluto descrivere, rafforzando (forse anche in maniera ultronea sul piano della scienza giuridica) l'elemento della consapevolezza che deve stare nel politico (o chi per lui) di stare chiedendo alla mafia (nella persona di un suo esponente) di raccogliere i voti.
Conosco personalmente il testo di svariate intercettazioni telefoniche, che verrebbero proprio utili. Avessero anche ad oggetto quelle particolari 'elezioni' non coperte da tutela penale, perché considerate fatti privati, che sono le così dette primarie di partito...
Secondo rilievo: la riformulazione del 416 ter non coglierebbe la posta di sanzionare tra gli oggetti della 'contropartita' da parte del politico la promessa di essere nel futuro a disposizione dell'organizzazione mafiosa ovvero non colpirebbe normativamente l'origine del così detto concorso esterno. Reato fin qui di natura giurisprudenziale.
No.
La posta è invece colta.
Abbiamo voluto esplicitare nella relazione al testo che il verbo 'erogare' regge soltanto il termine 'denaro', non anche le parole 'altra utilità'. Quindi la seconda parte dell'articolo è da leggersi: 'in cambio dell'erogazione di denaro' o 'in cambio di altra utilità'. Ciò posto, abbiamo voluto precisare che in 'altra utilità' si dovrà intendere anche la disponibilità proiettata nel futuro a comportarsi in maniera funzionale agli interessi mafiosi. Per esempio portando in Giunta persona legata al clan? Si.
Ecco.
La riformulazione ha anche corretto uno storico errore di testo (relativo al riferimento al III Comma del 416 bis), ha proporzionato la pena, volutamente distinguendola da quella prevista dal 416 bis: altra traccia della volontà del legislatore di normare l'origine del concorso esterno.
Ha infine creato al secondo comma il 'reato fine' con il che il mafioso che si accordi col politico, sarà punito anche per questa specifica condotta oltre a rispondere per il 416 bis.
Insomma: tutto è migliorabile, ma non direi che il nuovo 416 ter sia inutile sul piano giuridico e che serva soltanto ad appuntare al petto di qualche politico una onorificenza vacua. Il nuovo 416 ter sarà un buon grimaldello per fare del nostro Paese, un Paese libero dalle mafie... Da domani!
on. Davide Mattiello (relatore per il PD sul 416 ter
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo deciso di non moderare i commenti ai post del blog. Vi preghiamo di firmare i commenti.