In queste ultime settimane, il tema dell'urbanistica a Pinerolo è tornato prepotentemente alla ribalta: l'area della P.M.T., primo esempio di applicazione delle "infausta" Legge 106/2011. Successivamente, altre due decisioni: la delibera di valorizzazione ( vendita!) dell'area dei cosiddetti "Portici Blu" e il cosiddetto "Social Housing " in via Vescovado.
A nostro parere sono criticabili due aspetti: da un lato, il mancato coinvolgimento della cittadinanza su decisioni e temi importanti per la Città. Dall'alto la tempistica dei fatti accaduti: proprio a ridosso delle ferie agostane, la cittadinanza, i cittadini responsabili, sono "invitati" a presentare -entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera adottata- "le osservazioni" addirittura ad una variante urbanistica importante quale quella relativa all'area dei "Portici Blu": ovvero sull'idea di un secondo "grattacielo" a Pinerolo.
Riteniamo che il tema meritasse davvero altri tempi e altri metodi decisionali
Ne riparleremo presto!
Riteniamo che il tema meritasse davvero altri tempi e altri metodi decisionali
Ne riparleremo presto!
LETTERA APERTA AL SINDACO
SULLE RECENTI SCELTE URBANISTICHE
Le associazioni, i gruppi, i cittadini che si interessano della città di Pinerolo hanno
seguito con attenzione e preoccupazione gli ultimi atti dell’amministrazione e in particolare: la autorizzazione a costruire in deroga al PRGC
sull’ area ex PMT; la delibera
contenente la “valorizzazione” dei “Portici
Blu”; il progetto di “Social-Housing”
di Via Vescovado.
Singoli provvedimenti, alcuni di peso rilevante, che tuttavia non sembrano ricondurre ad
alcun progetto unitario e coerente circa
il futuro assetto della città. Tutto questo mentre, oramai alla metà del
mandato amministrativo, le competenza
dell’Assessorato all’Urbanistica continuano ad essere mantenute dal
Sindaco Eugenio Buttiero e la revisione
del vigente Piano Regolatore continua ad essere una “chimera”: da tutti
evocata e promessa -in campagna elettorale- ma da nessuno ancora intravista. Né
si hanno informazioni sulla cosiddetta “Variante ponte”, citata dal Sindaco
come primo passo -fruttuoso e rapido-
per muovere in tal senso.
Le decisioni dell’amministrazione sembrano addirittura
contraddire, nel metodo adottato, quanto era previsto dal programma di mandato del Sindaco Buttiero, laddove si scriveva:
“(…) L’impegno è in particolare, di
promuovere forme di consultazione e di dibattito pubblico, prima di adottare
decisioni su temi qualificanti e fortemente coinvolgenti l’opinione pubblica,
in primo luogo dando attuazione alle forme di partecipazione già previste nello
Statuto comunale …..”.
A nulla sono valsi
gli inviti ad una maggiore riflessione e cautela, provenienti anche da esponenti autorevoli dello stesso partito
di maggioranza e proprio su temi “fortemente
coinvolgenti l’opinione pubblica” quali, ad esempio, il provvedimento di
“valorizzazione” (vendita!) dell’area dei “Portici Blu”.
Da oggi,
vogliamo far sentire la nostra voce: proporremo riflessioni e analisi sulla città di Pinerolo,
come cittadini che vogliono sentirsi responsabili della loro città e offrire il
loro contributo alla comunità.
Una
premessa: ci pare
che chiunque si proponga di gestire razionalmente ed efficacemente un
territorio e una comunità, definirne “un progetto possibile”, debba muovere
dall’analisi di quello che per un progettista -ma anche per un amministratore- è
il rilievo, la conoscenza dello “stato di fatto”.
Qual’ è “lo
stato di fatto” della città di Pinerolo?
Notizie utili possiamo ricavarle dalle risposte ad un
questionario che l’associazione nazionale “Salviamo il Paesaggio” ha proposto a
tutti i comuni italiani. Anche il comune di Pinerolo ha finalmente fornito le
risposte richieste e da queste emergono, a nostro avviso, dati importanti. Ne
riportiamo alcuni:
a) adottato nel 1998, il vigente Piano Regolatore Generale
Comunale prevedeva un numero di “abitanti teorici”, insediabili nelle aree edificabili
generate, pari a circa 55.000. A
distanza di oramai 15 anni, i dati Istat disponibili dicono che gli abitanti di Pinerolo sono 36.000
b)
Il numero delle abitazioni presenti sul territorio pinerolese è di 20.284 e di queste almeno 4.000 risultano oggi “non occupate”, o sfitte.
c)
l’attuale PRGC mette a disposizione
cubature “a destinazione residenziale”, cioè destinate agli abitanti residenti, pari a mc 6.485.760 Per capirci: poiché
per ogni abitante occorre garantire almeno un vano di mc. 80( secondo le norme
urbanistiche) da quella cifra deriva che gli abitanti insediabili a Pinerolo potrebbero essere in totale
addirittura 80.000!
Alla luce di tutto questo è evidente quanto l’attuale PRGC
pinerolese risulti sovra-dimensionato, apparendo purtroppo figlio di quella
logica aberrante che vedeva nella predazione dei territori, a favore della
rendita e della speculazione edilizia, il suo tratto caratteristico.
Ribadiamo quindi
la necessità di una immediata revisione del PRGC, operando un significativo ridimensionamento dei
volumi edificabili previsti; auspichiamo una politica di deciso orientamento
alla salvaguardia dei suoli liberi e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
ma –anzitutto- chiediamo l’immediata apertura di un confronto pubblico su
questi temi, al fine di rendere possibile e reale il coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte determinanti per il futuro di Pinerolo.
La Legge 106/2011 e P.M.T.
In relazione alle recenti scelte dell’ amministrazione, ci pare opportuno partire da alcune considerazioni
sull’ intervento di maggiori dimensioni, l’area
ex P.M.T., area alla quale sono state applicate le norme previste dalla Legge
106/201. Una norma da molti ritenuta “infausta” e che, in sintesi,
“semplifica” le procedure per il cambio di destinazione d’uso delle aree.
A nostro avviso la scelta compiuta dall’ amministrazione è
criticabile anzitutto in quanto l’area interessata non ricade nelle situazioni previste dalla legge citata: non si tratta di un’ area
urbana degradata, né dimessa o in dismissione; né viene prevista una totale
rilocalizzazione della attività produttiva esistenti nell’area stessa.
Approvando l’iter relativo al “permesso di costruire in deroga” per l’ area suddetta non ci pare
siano state adeguatamente motivate neppure le ragioni della “pubblica utilità” dell’ intervento,
condizione essenziale affinché la deroga sia concessa. A nostro parere, non può
essere oggettivamente considerata di “pubblica
utilità” l’azione di una azienda privata che intraprenda una speculazione
edilizia realizzando abitazioni private. Nella delibera adottata dall’Amministrazione
non vi è traccia neppure di un impegno dell’azienda a mantenere precisi livelli
occupazionali.
E allora: qual’è la pubblica utilità di aggiungere aree edificabili
in una città che ne ha già in eccesso? A chi giova?
Nel progetto adottato si prevede la compresenza di attività
produttiva e di edifici residenziali.
Tuttavia non è chiaro come possano essere rispettate norme fondamentali quali, ad esempio, quelle riguardanti la tutela
dall’inquinamento acustico.
La L. 106/2011, descrivendo le condizioni in cui si deve
applicare l’iter del “permesso di costruire in deroga” non trasforma affatto questa
scelta in un “atto dovuto”, come alcune
parti hanno sostenuto, compreso il Sindaco Buttiero. Il “permesso di costruire
in deroga”, costituendo una “eccezione” alle normali procedure, è infatti subordinato
alla responsabilità del Consiglio Comunale poiché devono essere comparati due
diversi interessi pubblici: quello che è connesso all’ordinato, razionale,
sviluppo del territorio (in accordo con la pianificazione urbanistica) e quello
(eventuale) connesso alla razionalizzazione e riqualificazione degli ambiti
degradati.
Pertanto, a nostro avviso il progetto relativo all’area PMT
non presentava le caratteristiche necessarie all’ applicazione della
Legge 106/2011 .
Riteniamo doveroso che il Consiglio Comunale chiarisca al più presto, e in primo luogo a
cittadini, quali sono i criteri di valutazione che intende seguire su questa
delicata materia. Una applicazione “selvaggia” della L. 106/2011 provocherebbe infatti
un ulteriore aumento delle cubature edificabili, già eccessive rispetto alla
popolazione esistente. Il risultato conseguente di un eccesso di offerta
abitativa, lo insegnano le leggi di mercato, determinerebbe di certo un
ulteriore svilimento del valore
patrimoniale delle abitazione dei pinerolesi.
Infine: non dimentichiamo che, anche in Piemonte, l’edilizia è stata lo strumento spesso utilizzato
dalle mafie per il riciclaggio del “denaro sporco”. Siamo certi sia preoccupazione
di tutti, in primo luogo degli amministratori pinerolesi, che in Pinerolo non
si creino situazioni di terreno fertile per “infiltrazioni” e situazioni di
opacità, simili a quelle che hanno colpito cittadine e comunità a noi vicine e
che il Processo Minotauro, in corso
a Torino, sta drammaticamente portando alla luce.
Per coloro fossero
interessati ad approfondire gli argomenti tecnici trattati, si allega una
scheda più dettagliata.
SCHEDA TECNICA : Legge
106/2011 e circolare Giunta Regionale 9 maggio 2011
I dati prima riportati sembrano avere avuto poco peso nelle
decisioni della amministrazione pinerolese, giacchè vigoroso impulso a nuove
edificazioni pare emanare adesso dalla applicazione Legge 106/2011 sulla quale avevamo espresso preoccupazioni nella
nostra lettera aperta “Dove ci porterà il Ponte?”. Chiariamo ulteriormente il
nostro pensiero esaminando quelli che, a nostro parere, sono gli aspetti più importanti e critici legati
all’area della PMT e alla applicazione
della legge citata.
1) Applicabilità
delle norme contenute nella legge
L’applicazione della
legge in esame riguarda situazioni e contesti circoscritti quali: “la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”; “la
riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee
e tessuti edilizi disorganici o incompiuti”; “la riqualificazione di edifici a
destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare”.
Nel caso della P.M.T.
osserviamo:
a) non si tratta
della riqualificazione di un area degradata, in quanto l’area industriale
P.M.T. di per sé non lo è; la riqualificazione, qualora fosse questo il caso, è
solo parziale non essendo estesa a tutto il perimetro dell’area P.M.T.
b) per quanto
riguarda il concetto di “ri-localizzazione”,
nel caso PMT questa è solo parziale, in
quanto una area produttiva permane e questo suscita anche dei dubbi sulla
sua compatibilità con la nuova destinazione residenziale prevista. Così come
depone poco oggettivamente a favore dell’applicabilità della legge,a nostro
parere, dire che in caso di mancata valorizzazione dell’area la ditta sarebbe
costretta a chiudere e quindi dismettere gli edifici.
2) Motivazioni
di interesse pubblico addotte nel seguire la procedura
Per dare concreta attuazione alla norma, la Regione Piemonte
individua come elemento cardine lo
strumento edilizio del “permesso di
costruire in deroga” ( in deroga agli strumenti urbanistici vigenti). I
Consigli Comunali, il soggetto politico, hanno quindi la responsabilità gravosa di dover determinare ambiti e
discrezionalità entro i quali accogliere progetti che, secondo le norme
urbanistiche vigenti, non potrebbero essere di fatto accolti. L’amministrazione
è quindi chiamata a motivare fortemente le ragioni di una deroga (
“l’eccezione”) allo strumento
urbanistico vigente ( “la regola”). A contrappeso della discrezionalità
riconosciuta ai Comuni, si deve infatti
considerare il pregiudiziale carattere di “pubblica utilità” ( l’art. 14 del
DPR 380) a cui il progetto in deroga deve rispondere, e seguire quindi la
legge di riferimento in materia .
La delibera della PM
sembra del tutto carente su questo punto, tenuto conto che l’interesse pubblico non può essere solo quello
di razionalizzare un’area degradata. Ne può essere oggettivamente considerata
“pubblica utilità” l’azione di una azienda privata che intraprenda una
speculazione edilizia realizzando abitazioni private! Né tantomeno può essere
“pubblica utilità”sottostare al “ricatto
occupazionale” avanzato da una azienda. Nella delibera adottata, l’azienda
privata PMT non è chiamata ad assolvere né a rispondere di nessun impegno in
tal senso.
3) Rispetto
delle norme di settore
I progetti adottati
nell’ambito della L. 106/2011 devono rispettare comunque norme fondamentali ed
espressamente previste (Circolare Regionale, comma 11). In particolare: le norme antisismiche;
di sicurezza; antincendio; igienico-sanitarie; quelle relative all'efficienza
energetica; le norme relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
nonché le disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D.L. 22 gennaio 2004, n. 42).
Per quanto riferibile alle norme igienico sanitarie
andrebbero anche rispettate le norme in
materia di inquinamento acustico (Legge 447/95 e della L.R. 52/00): riferimenti importanti considerando che il
progetto prevede nuove abitazioni all’interno di un contesto caratterizzato
dalla permanenza della fabbrica P.M.T.; della ferrovia e di una strada di una certa rilevanza come Via
Martinat.
Se si fosse operato con una Variante urbanistica si sarebbe
anche dovuto valutare il divieto di accostare destinazioni la cui relazione
presenta criticità, quella residenziale e produttiva, se non frapponendo “zone
cuscinetto” di almeno mt. 50 di
larghezza.
Nella Delibera relativa alla P.M.T. non vi è traccia di
questi aspetti!
4) Natura
di “atto dovuto” del “permesso di costruire in deroga”.
In Consiglio Comunale il Sindaco si espresso in termini
perentori: “Le leggi si subiscono!”. Ergo: il Consiglio Comunale,
obbligatoriamente, dovrà accogliere ogni progetto presentato negli ambiti di
applicazione della legge Legge 106.
Davvero il “permesso
di costruire in deroga” è un atto dovuto?
Le valutazioni portate
avanti dall’ANCI, e riprese anche dagli amministratori di Pinerolo, si fondano sulla pretesa che, essendo
la L. 106 una legge di “semplificazione e di stimolo alle attività economiche”,
il legislatore ha voluto sancire il
“pubblico interesse” di qualsivoglia cantiere venga attivato, quale contributo
concreto alla crescita economica e occupazionale del Paese.
Ci permettiamo di dire che se una legge venisse adottata in questi termini travolgerebbe
interamente il principio della pianificazione urbanistica e del governo del
territorio, in contrasto - inaccettabile!- con le disposizioni contenute
addirittura nella Carta Costituzionale ove si enuncia che …..
Non solo. E’errato
affermare che il “permesso di costruire in deroga” sia atto dovuto: si tratta invece di un atto “eccezionale”
perché ha come fondamento l’interesse pubblico,
interesse che deve essere motivato e giustificato da parte
dell’amministrazione! Atto dovuto - e per questo rilasciato esclusivamente dai
tecnici-dirigenti comunali- è invece un normale “permesso di costruire” in
quanto mero atto ricognitivo di presupposti che, se verificati, configurano un
diritto ad edificare.
Pertanto, il
Consiglio Comunale è chiamato in causa dalla Legge 106/2011 proprio perché deve
comparare due diversi interessi pubblici: quello che è connesso all’ordinato, razionale, sviluppo del territorio
(in accordo con la pianificazione urbanistica) e quello che è connesso alla
razionalizzazione e riqualificazione degli ambiti degradati. Nella Legge
106 non vi è affatto riferimento alla necessità che si aprano “più cantieri
possibili”!
Conclusioni
Il nostro parere è
che, nel caso della PMT, la logica della Legge 106/2011 pare addirittura
tradita in quanto
l’area non è particolarmente degradata, né lo sono gli edifici in essa presenti,
e soprattutto perché si va a sostituire
un insediamento produttivo, potenziale
generatore di un beneficio economico generale e allargato, con la semplice
apertura di cantieri edilizi che hanno una portata economica limitata e
comunque ristretta a pochi operatori.
Siamo sicuri che la logica della 106 non sia quella di
consentire l’apertura di nuove attività economiche, in deroga ai PRGC,
piuttosto che sostituirle per fare nuovi condomini?
Italia Nostra
Legambiente
presidio Libera "Rita Atria "
Pinerolo
Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio
Difendiamo i territori”
Osservatorio 0121
ASPE
Associazione “Stranamore”
Associazione “Salviamo i Tumpi”
Associazione Ecologista per la Sostenibilità
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