Osservazioni alla deliberazione di Consiglio comunale di Pinerolo
n. 36 del 2-3 luglio 2013: «Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari – triennio 2013/2015 e
relativa adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della l.r.
56/77»
Al sindaco di
Pinerolo
Al Presidente
del Consiglio Comunale di Pinerolo
Al
Responsabile del procedimento
tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo
i sottoscritti
- Bertolotti
Paolo, nato a Pinerolo il 7 dicembre 1957 e residente in Garzigliana via
San Martino, 10, codice fiscale BRTPLA57T07G674I, tel. 3356752257,
- Gardiol
Giorgio, nato a Pinerolo il 25 maggio 1942, e ivi residente in viale
Rimembranza 29, codice fiscale GRDGRG42E25G674B, tel. 3356341752,
in qualità di
componenti del gruppo «Osservatorio 0121», aderente al Forum nazionale
«Salviamo il paesaggio – Difendiamo i territori»,
Premesso che:
- con
ordinanza n. 284 del Registro delle ordinanze, del 15 luglio 2013, il Dirigente
del Settore urbanistico del Comune di Pinerolo, pubblicata nell’Albo pretorio,
da disposto la pubblicazione in visione sul sito istituzionale del Comune per
quindici giorni consecutivi (dal 18 luglio al 01 agosto 2013) della
deliberazione del Consiglio comunale in oggetto con allegati ed estratti del
PRGC, e relazioni tecniche costituenti variante urbanistica ai sensi dell’art,
16 bis della legge regionale 56/77.
- nella
medesima ordinanza è fissato un periodo di quindici giorni, (dal 02 al 16
agosto) affinché chiunque possa presentare osservazioni alla variante
urbanistica deliberata dal Consiglio comunale.
- la
deliberazione in oggetto riguarda Il "Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni" che dovrebbe essere allegato al bilancio di previsione
2013 (tuttora non ancora pubblicato nell’Albo Pretorio) ed ha l'obiettivo di
garantire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune.
Esso individua i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o
alienati, tra questi l’area di terreno cosiddetta dei «Portici
» via Buniva angolo via Chiappero, che è oggetto delle presenti osservazioni
alla variante urbanistica relativa.
Tutto ciò
premesso si osserva:
1 – inosservanza della
normativa sulla pianificazione territoriale
l’attuale normativa in materia di obblighi
di pubblicità,
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. in GU n.80 del 5-4-2013) entrato in vigore : 20/04/2013,
all’Art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del
territorio) dispone che:
« 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali,
tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici,
generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti
di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano
portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione;
i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle
proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di
opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per
finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel
sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione
per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano
ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e
regionale».
La fattispecie disposta dal D.lgs. su
menzionato non ha trovato applicazione nella deliberazione di variante approvata.
Infatti la
pubblicazione dell’iniziativa pubblica della variante è successiva all’adozione
delle delibera. Ciò rappresenta un pregiudizio negativo circa la partecipazione
popolare alla pianificazione urbanistica che è uno dei punti fondativi della
cultura politica urbanistica. IL TU degli enti locali, la direttive europee, (42/2011 e
25/203), lo stesso statuto della Città e del Regolamento del Consiglio comunale
prevedono l’attivazione di specifiche forme di partecipazione popolare alle
scelte di trasformazione urbanistica della Città. La mancanza di consultazione
preventiva circa la possibile vendita dell’area dei «Portici blu», della
variante e della possibile costruzione di un secondo «grattacielo» in aderenza
all’esistente, ci sembra costituisca una palese contraddizione di quanto
affermato nelle indicazioni programmatiche del Sindaco che scriveva : «(…) L’impegno è in particolare, di
promuovere forme di consultazione e di dibattito pubblico,
prima di adottare decisioni su temi qualificanti e fortemente coinvolgenti l’opinione pubblica, in primo luogo dando attuazione alle forme di partecipazione già
previste nello Statuto comunale ….».
2 – errata interpretazione
legislativa.
La variante
relativa i «Portici blu» si basa sul presupposto della applicabilità alla zona
A5.1 «Portici nuovi» del Piano regolatore di Pinerolo della normativa della
legge regionale 56/1977, articolo 16 bis, così come modificata dalla L.r.
3/2013. Come è noto le zone di tipo «A» dei piani regolatori
costituiscono la zona territoriale omogenea del «centro storico» (art. 2 del decreto interministeriale. 1444/168) cioè
quella parte del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio
di interesse storico, architettonico o monumentale.
La normativa dell’art 16 bis, escludeva
l’applicabilità della procedura ai VAS (valutazione ambientale strategica) per
le varianti derivanti dal piano di alienazione e valorizzazione nei casi di
«limitate dimensioni» della variante stessa. Non è questo il caso in quanto la variante
relativa prevede la costruzione di due edifici alti rispettivamente di 37,50 mt
(10 piani f.t) e 26, 50 (6 piani f.t.) di grande impatto paesaggistico e
ambientale (come scritto
anche nella “Verifica di assoggettabilità alla VAS dell’area Portici blu”. dell’Arch. Guido Geuna che definisce la
variante “capace di lasciare un segno forte sul
paesaggio cittadino”).
Inoltre l’area dei «Portici blu» è
utilizzata da alcuni lustri, in varie ore del giorno a fini sociali ( punto di
incontro di giovani) ed è stata destinata con delibera del Comune da area
mercatale (mercato dei
prodotti biologici) ed ospita manifestazioni di animazione culturali del
quartiere.
Né è possibile accedere al ragionamento
presente nella relazione secondo cui secondo cui la zonizzazione e le tutela
previste per gli interventi presati dall’art. 24 della L.r. 56/1977 si limitano
ad «ad alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; l’area oggetto di
variante urbanistica, non essendo compresa tra queste, non risulta soggetta ad
alcun vincolo e quindi la sua trasformazione non incide in alcun modo sulle
tutele esercitate dal citato articolo 24».
Il
PRGC, approvato nel 1998,
ha incluso nell’area A5.1 l’area cosiddetta del
«grattacielo», con annessa «piazzetta» priva di indici edificatori e circondata
dai «Portici blu»
(disegnati dal prof, Delio Fois), ciò è indice di una volontà di tutela del
luogo, Luogo che pertanto ha le tutele generali del «centro storico».
Nemmeno è
condivisibile l’argomento contenuto nella Relazione secondo cui « il mancato
utilizzo dell’area potrebbe, comunque, indurre la trasformazione di altre aree
di elevato pregio agricolo od ambientale». Il PRGC di Pinerolo dispone ancora
di molte altre aree disponibili per interventi edilizi di carattere
residenziale commerciale.
Pertanto,
qualora si volesse procedere alla modifica della destinazione d’uso della zona
questa dovrà essere effettuata con le procedure dei piani esecutivi.
Infine il
Consiglio regionale del Piemonte, il 2 agosto scorso, ha approvato il disegno
di legge regionale «collegato alla finanziaria» che, cancella il comma 6
dell’articolo 16bis della L.R: 56/77,Tale L.R. è in corso di pubblicazione sul
BUR della Regione.
Pertanto la variante dovrà essere in ogni
caso sottoposta alle procedure relative alla VAS.
3 - carenza di documentazione
La documentazione pubblicata sul sito
istituzionale del Comune è carente per quanto riguarda:
- mancanza
di perizia estimativa del valore dell’area, comprensiva della dichiarazione
dell’esistenza di eventuali servitù fondiarie. È noto che l’area è stata oggetto di un
contenzioso tra l’Amministrazione comunale, l’impresa costruttrice, la
proprietà de «grattacielo» conclusasi con un atto transattivo che ha trasferito
la proprietà dell’area dei «Portici blu» al Comune. Nel sottosuolo dell’area,
stando a quanto dichiarano i residenti sono presenti strutture (vasche) di
servizio per il «grattacielo»
- manca
la/e delibera/e di acquisizione dell’area «Portici blu» da parte del Comune e
il relativa progetto di sistemazione dell’area e di realizzazione dei Portici
- manca
lo studio di pre-fattibilità redatto dall’Arch. Guido Geuna, che la relazione
illustrativa (pag.6) dichiara depositato agli atti, ma che non è disponibile per la
consultazione sul sito istituzionale, del Comune
- manca
lo studio
di conformità alla normativa antincendio degli edifici di possibile
edificazione. Ed in
particolare per ciò che riguarda gli accessi delle autoscale VVF dell’intera
area A5.1 e l’allacciamento alla rete idrica dell’impianto antincendio.
Riteniamo che
la conoscenza di questa documentazione sia indispensabile per una valutazione della variante.
4 - Osservazioni
La relazione illustrativa afferma che «la
variante urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola
di una capacità edificatoria a destinazione residenziale ed altre
destinazioni compatibili con la residenza, e di attuare una riqualificazione urbanistica ed edilizia
di un terreno che costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento
incompiuto poiché l’ampliamento richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non
è mai stato realizzato».
In realtà il mancato complemento del
grattacielo secondo il progetto dell’Arch. Casassa, fu dovuto all’apposizione
popolare e politica al progetto fin dagli anni 50 del 1900. Dalle cronache dell’epoca si appende
che ci fu una raccolta di firme contrarie all’opera. Ne sorse un contenzioso
concluso con la revoca della licenzia edilizia e con la acquisizione al
patrimonio del Comune dell’area e la realizzazione a metà degli anni ottanta di
un minimo arredo e dei «Portici blu».
Con questa
configurazione l’area è stata utilizzata come spazio pubblico dagli
abitanti/frequentatori della zona, e da circa 15 anni è sede del mercatino
biologico che si tiene il primo ed il terzo sabato di ogni mese.
Secondo la relazione tale area oggi
sarebbe un «vuoto urbano», da colmare con altre edificazioni di completamento
del costruito. Ci
permettiamo di non condividere questa considerazione. Infatti, «vuoti urbani» sono
le piazze, i parchi, le strade, gli interstizi non edificati o qualunque altro
spazio aperto indipendentemente dalla loro scala. Ciò che li identifica è la
ricchezza che hanno, in modo più o meno marcato, di valori simbolici, attività
o funzioni. Il vuoto
deve essere ripensato e percepito come uno spazio pubblico multifunzionale,
come luogo di vita personale in cui trascorrere il proprio tempo, come spazio
aggregativo e di crescita della vita sociale collettiva. Una
città «intelligente» (smart) non ha orrore dei vuoti, ma li «valorizza» a
livello culturale e sociale, non li utilizza per creare «moneta urbanistica».
Inoltre la relazione illustrativa afferma
che la «variante si configura come di “ristrutturazione urbanistica” di un’area
di “recupero urbano”
all’interno della zona normativa A5.1, mediante un intervento edilizio di
completamento del tessuto costruito: l’area in oggetto è stata perimetrata come
sub-area della zona A5.1 ed identificata con la lettera A (...) trasformandola e dotandola di una capacità
edificatoria adeguata e sufficiente per promuovere e realizzare un intervento
capace di riqualificare la zona».
Nella
Relazione sull’assoggettabilità alla VAS, il professionista incaricato, Arch.
Guido Geuna, precisa che l’operazione permetterebbe una «buona operatività
edilizia». In altre parole la variante diventa una
modalità per realizzare un nuovo tipo di rendita: la «rendita parassitaria di procedura».
5- Osservazioni puntuali alla relazione illustrativa
Vista
l’importanza degli argomenti si specificano alcune osservazioni puntuali alla “Relazione
illustrativa - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: variante urbanistica
ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 05 dicembre 1977 n.56” e i rispettivi
riferimenti legislativi/normativi:
- Osservazione
1
Nella relazione illustrativa -al Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari: variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della
L.R. 05 dicembre 1977 n.56 - viene eseguita una verifica sugli standard
dei servizi come richiesto dalla normativa urbanistica. Si fa presente che nei
vari calcoli non è stata conteggiata la variante della PMT (ex Beloit) approvata
dal Consiglio comunale negli scorsi mesi. Richiediamo, per
ottemperare alla legislazione vigente, che vengano descritte le
aree a servizi al fine di evitare gli artifici (anche questi meramente
contabili) volti a far quadrare il bilancio degli standard, attraverso il
computo di aree del tutto virtuali o inutilizzabili.
La piazzetta
faceva parte degli standard?
- Osservazione
2
Dalla relazione illustrativa si apprende
che “la variante urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola di una capacità edificatoria a
destinazione residenziale ed altre destinazioni compatibili con la residenza, e
di attuare una riqualificazione urbanistica ed edilizia di un terreno che
costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento incompiuto poiché l’ampliamento richiesto ed
autorizzato del “grattacielo” non è mai stato realizzato”.
Riteniamo non
corretto richiamare la vicenda del mancato ampliamento del grattacielo come “un
incompiuto”. Come tutte le città, Pinerolo ha una sua storia di urbanizzazione
in particolare questo luogo è rimasto per anni un luogo degradato (cantiere), ma
nella metà degli anni 80 l’amministrazione comunale lo ha valorizzato come
luogo pubblico acquisendolo al patrimonio e trasformandolo in piazza completa
di aiuole ed arredo urbano con porticato coperto in continuazione dei Portici
presenti.
La licenza edilizia del 24 novembre 1953
che autorizzava la costruzione del “grattacielo”, nella parte oggetto della
variante, è sicuramente venuta a cadere sotto tutti gli aspetti (procedurale,
economico, urbanistico, paesaggistico) con la costruzione della piazzetta e della
struttura denominata “Portici blu”.
- Osservazione
3
Nella relazione
viene scritto: “L’area pur essendo di proprietà pubblica, non è vincolata con destinazione
a spazio pubblico dal vigente PRGC; è utilizzata come “piazzetta” con una frequentazione
non significativa da parte della cittadinanza, è “arredata” da aiuole sopraelevate
e pavimentata con massetti in calcestruzzo autobloccanti e contornata sui due
lati lungo via dal porticato già descritto.”
Probabilmente il PRGC non ha assegnato
all’area la destinazione d’uso quale Piazza ma il porticato e le aiuole sono
presenti da un trentennio e l’amministrazione pubblica che le ha realizzate, si
può sicuramente affermare, che ha voluto destinare quell’area a piazza (spazio
libero, limitato in tutto o in parte da costruzioni, all’incrocio di più strade
o lungo il tracciato di una via importante) o piazzetta (piccola piazza). Affermare che la piazza in questione
ha una frequentazione poco significativa non corrisponde a verità non sono
infatti
presenti dati sulla frequentazione della piazza che possano portare a tale
conclusione. Gli scriventi possono tranquillamente affermare il contrario senza
timore di essere smentiti. Non viene ad esempio citato in alcuna parte della
relazione che ogni sabato mattina ogni 15gg sotto ai Portici viene effettuato
un mercatino di prodotti biologici che non è poco frequentato. Si fa presente
inoltre che anche piazzetta Verdi non ha una destinazione
precisa nel piano regolatore (almeno sulle mappe cartografiche del PRGC) ma non
crediamo che per questo “dettaglio” e/o “dimenticanza” cartografica venga considerata
non vincolata a spazio pubblico.
Osservazione
n.4
Nella relazione illustrativa si spiega che
“La variante si propone, pertanto, di individuare un’area di recupero urbano all’interno dell’area contrassegnata con
la sigla A5.1 esistente, trasformandola e dotandola di una capacità
edificatoria adeguata e sufficiente per promuovere e realizzare un intervento
capace di riqualificare la zona”.
Nella
relazione illustrativa si scrive poi che la “variante si configura come di “ristrutturazione
urbanistica” di un’area di “recupero urbano” all’interno della zona normativa
A5.1, mediante un intervento edilizio di completamento del tessuto costruito: l’area
in oggetto è stata perimetrata come sub-area della zona A5.1 ed identificata
con la lettera “a”. ”
Intanto si fa presente che si tratta di
una “trasformazione” piuttosto marcata, con questa variante -che può essere solo
di tipo strutturale- nel
caso venga approvata nonostante le osservazioni contrarie,
si dà capacità edificatoria ad un’area che da PRGC e legislazione regionale-
L.R. 56/77- non possiede assolutamente capacità edificatoria, in questo modo si
intensifica in modo abnorme il tessuto urbanistico del centro della città
compromettendo traffico la vivibilità ed il futuro di quella zona della città.
La “variante” non risponde ad un criterio
di miglioramento (“valorizzazione”) urbanistico dell’area; infatti ci sembra che il termine
“valorizzazione” sia utilizzato unicamente nella sua accezione economica cioè
all'incremento di “valore”
conseguente al riconoscimento di “diritti edificatori” ad aree
pubbliche che oggi ne sono prive.
Si appongono inoltre le seguenti
osservazioni puntuali:
La sub-area
“a” è pensata per realizzare “la “valorizzazione dei Portici blu” rimane subordinata
e interna alla zona A 5.1; zona A5.1 che nelle norme di attuazione del PRGC (art.36
comma 2 e art.37 punto C - NTA - Piano regolatore generale variante di adeguamento
al PAI – luglio 2012) e in una tavola da disegno allegata viene individuata come
“Centro storico commerciale- Portici Nuovi” da intendersi come ambito
prescritto dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77. La zona della
piazzetta “Portici Blu” è di fatto una zona commerciale proprio perché in essa
si tiene da anni, un mercato contadino che ha cadenza quindicinale.
Non risulta
corretta, se è vero come crediamo, quanto sin qui esaminato, l’affermazione
presente nella “Verifica di assoggettabilità alla VAS dell’area “Portici blu””
a firma dell’Arch. Guido Geuna secondo cui: “La tutela esercitata dall’art. 24 della
L.R. 56/77 smi non è estesa a tutta la superficie della zona centro storico commerciale
– Portici Nuovi (Area A5.1) ma è limitata ad alcuni edifici e/o particolari
scorci ed ambienti; l’area in oggetto di variante urbanistica, non essendo
compresa tra queste, non risulta soggetta ad alcun vincolo e quindi la sua
trasformazione non incide in alcun modo sulle tutele esercitate dal più volte
citato articolo 24.”
Ai sensi della
Legge regionale 56/21977 (modificata dalla legge 3/2013), art. 13 c.5, la “ristrutturazione
urbanistica” non è ammessa nelle zone di tipo A (anche classificate secondo
1444/68 vedasi art 27 comma 5 LR 3/2013 – 13 comma 5 LR 56/77) come lo è la zona
dei “Portici blu”. che una tavola del PRGC individua come zona “centro storico commerciale”
da intendersi come «ambito prescritto dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della
LR. n. 56/77».
Si fa notare inoltre che invocare il “di
recupero urbano” per questa area non è corretto l’area non è degradata. Infatti
, per eseguire un recupero l’area dovrebbe essere considerata degradata, e,
come richiesto dalla legislazione, dovrebbe essere redatta una analisi
(relazione) dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle
opere di urbanizzazione (vedasi tra l’altro art. 41bis-LR 3/13 art 54); relazione
che non risulta agli atti.
Realizzare un completamento del tessuto urbano, significa
realizzare “nuove opere su porzioni di territorio già parzialmente edificate”
(art.13 comma 3 lettera f L.R. 3/13 art.27), completare quindi aree già
edificate (ad. es. completare un edificio esistente) ma non aree inedificate
come è di fatto la piazza dei Portici blu.
Si tenga poi
presente che la normativa regionale per gli interventi ammessi nelle zone A richiede
(art. 13 comma 5 L .R.
3/13 art 27) la conformità degli stessi all’art. 24 L .R. 3/13 art.41 (cit.
“sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d),f) del 3° comma,
con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24” ).
Ricadendo l’area della “piazzetta” all’interno
dell’art. 24 della L.R. 56/77 non è possibile sulla stessa area alcuna
edificazione e certamente non l’edificazione prevista dalla scheda di variante
al PRGC. per la zona Sub-area “a” (vedasi commi 3-4 art. 24 – L.R. 3/13 art.41)
- Osservazione
5
Nella
relazione viene scritto: “fissa la dotazione dei parcheggi pertinenziali nelle
misure minime di legge.” Richiediamo che venga valutata sin dal progetto
preliminare la possibilità di adempiere a questa prescrizione sulla quale
l’amministrazione non può/deve fare sconti (almeno per quanto riguarda i
parcheggi privati). La carenza di parcheggi nella zona ormai
cronica già aggravata dalla costruzione stessa, verrebbe ancora peggiorata dalla
mancanza di parcheggi privati.
- Osservazione
6
Nella relazione illustrativa viene
scritto: «le distanze tra edifici ammettendo la possibilità di edificare in
aderenza anche in
riferimento all’art. n.7 delle norme di attuazione delle NTA..”» L’eventuale
edificio previsto in variante essendo in Area di tipo A la NTA del PRGC.
vigente non ammette la costruzione in aderenza infatti al punto 8 l’art. 7 afferma: “8-È
ammessa, nelle zone di tipo B, C, D, NF, E ed EM (sempre salvo diversa
prescrizione delle tabelle di area) la costruzione in aderenza al confine di
proprietà, se preesiste una costruzione a confine senza finestre o con sole
luci purché rientri in uno dei seguenti casi:
1) il nuovo
edificio non superi l’altezza massima di m. 6,00 dal piano di campagna confinante
2) il nuovo edificio rientri nei limiti della sagoma dell'edificio esistente a
confine
3) il nuovo
edificio sia in continuità del fabbricato con fronte cieco in corrispondenza di
un filo di fabbricazione su strada consolidato o prescritto 4) vi sia
presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza
con vincolo a soluzioni progettuali che valorizzino l'unitarietà con l'edificio
preesistente (allineamento piani, ritmo aperture, etc.).”
Le questioni relative alle distanze dai
confini e tra fabbricati continuano a dare vita in vari ambiti ad un notevole
contenzioso giurisdizionale, per cui le discutibili prescrizioni che contenute
nella scheda di variante per la nuova zona “a” saranno oggetti di possibili ricorsi
in sede giurisdizionale da parte dei proprietari/inquilini del “grattacielo” e
del palazzo “Juvenal”.
6 – conclusioni
Il PRGC di Pinerolo, con questa variante,
porta a 54.605 gli abitanti insediabili, mentre gli abitanti rilevati al
censimento 2011 erano 34.854. Il totale delle abitazione è di 20.284 e di queste
almeno 4.000 risultano oggi “non occupate”, o sfitte. Si tratta dunque di un piano regolatore
largamente sovradimensionato rispetto alle esigenze residenziali. Purtroppo la politica
del diritto all’abitare dei cittadini non è stato in grado di affrontare i
problemi dell’abitazione dei ceti meno abbienti colpiti dalla crisi economica
che investe il pinerolese. La precarizzazione della vita lavorativa e
l’incertezza di poter disporre di un reddito adeguato impediscono molti giovani
ad accedere all’acquisto della casa col mutuo o anche, più semplicemente, di
ottenerne una in affitto. Così stiamo assistendo al moltiplicarsi di sfratti,
ricerca di soluzioni che producono sovraffollamento abitativo. Così il Comune
costretto ad intervenire con provvedimenti di tipo assistenziale.
La variante dei «Portici blu» non risponde in alcun modo al problema che si è
evidenziato del diritto all’abitare e della casa dei cittadini.
La trasformazione della «piazzetta dei
Portici blu» in edifici residenziali e commerciali contraddice il diritto ai
servizi collettivi sempre affermato come centrale nella politica amministrativa
della città. I cittadini
vengono cosi (de)privati di quei beni comuni che costituiscono elementi di
qualità della vita associata.
L’«Osservatorio 0121» e il
«Forum salviamo il paesaggio – difendiamo i territori» chiedono di poter
illustrare le presenti osservazioni alla Conferenza dei servizi. al fine di
precisarne il significato. Il territorio, le città e le risorse naturali che
consentono la vita associata sono beni comuni non negoziabili. Le istituzioni
pubbliche, attraverso le forme della partecipazione attiva
della popolazione, ne sono
i custodi e i garanti nel quadro delle specifiche competenze. Per questo
inviteremo come «Osservatorio 0121» l’Amministrazione ad un confronto pubblico
con la popolazione su questa variante, da tenersi, se possibile, sulla stessa
piazzetta oggetto di discussione.
Ringraziamo e porgiamo
cordiali saluti
Paolo Bertolotti
Giorgio Gardiol
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