lunedì 12 ottobre 2015

Sentinelle del territorio: Osservazioni alla "Variante Ponte".

SENTINELLE DEL TERRITORIO. Torniamo ad occuparci di Urbanistica perché, come abbiamo scritto sin dall'inizio della nostra attività come presidio LIBERA "Rita Atria" Pinerolo, "(...) può rappresentare un indicatore utile ad individuare gli scopi, gli indirizzi,  il “progetto generale” che guida e determina il carattere di una amministrazione locale". 
Ci riferiamo ora alla cosiddeta "Variante ponte", documento approntato dall'Amministrazione con Delibera n. 36 del 08-09/07/2015
Le associazioni pinerolesi che si interessano alla gestione del nostro territorio si erano già espresso su quanto emergeva, a loro parere, dal progetto di Variante redatto dall'amministrazione. (leggi qui l'articolo integrale). 
Ora siamo giunti alla fase di Proposta tecnica del Progetto Preliminare presenta dall'amministrazione in  Consiglio Comunale. Proposta tecnica che non solo riconferma le perplessità già espresse ma le amplifica per i motivi che scriviamo nella introduzione alle Osservazioni presentate (lo scorso 28 settembre 2105): "(...) aver “celato” provvedimenti importanti quali la possibile demolizione del Turk; non aver tenuto conto, nella sostanza, dei pareri espressi dagli Enti sovra-comunali nella Conferenza di Pianificazione; aver permesso che al progetto preliminare si aggiungessero nuovi e diversi interessi privatistici. Tutto questo, come scriviamo in seguito, ci pare inficiare il principio di trasparenza che, accanto al perseguimento dell’interesse pubblico, deve sempre muovere ogni provvedimento dell’Amministrazione."
 "Le pietre che parlano"
Parlando di materia urbanista, lo sappiamo, occorre superare uno scoramento che ogni volta assale: come gran parte della materia legislativa italiana, anche questo campo -l'urbanistica- appare volutamente noioso, ostico, contorto e complesso. Non è un caso che questo avvenga! Nel paese che aveva posto fra i principi fondamentali della sua Carta Costituzionale la tutela del Paesaggio (Art. 9), proprio quelle "vesti", le norme e le leggi, sono state usate in maniera addirittura "perversa".
Lo scriveva chiaramente Salvatore Settis in "Paesaggio, Costituzione, Cemento" ( Ed. Einaudi, pag. 13-16.: "(...) i delitti contro il paesaggio si consumano non ignorando le regole, ma modificandole o "interpretandole" con mille artifici, perchè siano al servizio non del bene pubblico, ma "del partito del cemento" invadente e trasversale (...) Nascondendosi dietro la facile foglia di fico di una normativa più o meno ben fatta, anzi sbandierandola a ogni occasione, amministratori e politici perpetrano manovre e accordi sottobanco, trasformando il paesaggio e le città, corpo vivo della nostra memoria storica e della nostra identità, in merce di scambio elettoralistica". 
Amara l'analisi e la considerazione espressa da Salvatore Settis e le cui conseguenze si presentano, quotidianamente, al nostro stesso sguardo: il Paesaggio italiano, quotidianamente, viene distrutto spesso dalle leggi e dalle istituzioni che, invece, dovrebbero tutelarlo. 
Amare considerazioni vengono anche dall'osservare il "corpo vivo" della nostra città, Pinerolo,"le pietre che parlano" della sua storia passata e della storia che stiamo vivendo. Parlano i luoghi della città, il paesaggio della città; luoghi che negli ultimi decenni sono stati trasformati, modificati, mutandone spesso violentemente il carattere e la fisionomia. Questo è avvenuto in base a regole-leggi che avrebbero dovuto tener conto della storia e dei valori che quei luoghi esprimevano per la comunità, per assecondarli e difenderli, come presupposto essenziale del perseguimento del "bene-pubblico" nella evoluzione dell'organismo urbano. Occorre ricordare a noi tutti come la città, la sua forma e fisionomia, è sempre espressione dei valori etici e politici di una comunità.
Ancora Settis, parlando dello "sviluppo" degli organismi urbani: “(…) la progressiva trasformazione delle pianure e delle coste italiane in un'unica immensa periferia, non avverrebbe impunemente se vi fosse fra i cittadini una chiara percezione del valore della risorsa e dell'irreversibilità del suo consumo. È oggi più che mai necessario parlare di paesaggio”.
il merlettificio Turk
Noi pensiamo che a Pinerolo (come in altri luoghi) la sua classe politico-dirigente, l'attuale e quelle che si sono succedute negli ultimi decenni, debba ancora dare segni di operare concretamente per la salvaguardia del Paesaggio come "bene comune", come "bene collettivo"!  Eppure, lo stesso Consiglio di Stato lo  ha ribadito (sentenza n. 2222- 29 aprile 2014) : "il paesaggio è bene primario e assolutoIl paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie".
Ma il significato di "Paesaggio", è bene ricordarlo, non si limita al concetto meramente estetico di “bellezza naturale": "(...) il Paesaggio è l'insieme dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali, i valori che fondano l’identità stessa della nazione." ...e di una comunità! (aggiungiamo noi).
Monte Oliveto
Invece, anche a Pinerolo, associazioni e cittadini devono impegnarsi in strenue battaglie per difendere luoghi,  lembi di Paesaggio, che amministrazioni comunali vorrebbero cementificare, modificare, cancellando con essi Memoria e Paesaggio. Dietro l'aridità dei documenti urbanistici, infarciti di sigle, commi e articoli di leggi, sono "celati" luoghi della nostra vita quotidiana: l'edificio del Turk, il centro storico, l'area ai piedi di Monte Oliveto, (la cosiddetta area CP7), area da tutelare secondo il Piano Paesaggistico della Regione e invece area "da cementificare" secondo l'Amministrazione comunale.
Noi auspichiamo che anche a Pinerolo si ribadisca il valore del  Paesaggio come "bene collettivo" su cui si fonda l'identità della comunità:  un bene  tale da essere "non negoziabile", né tanto meno "mercificabile" a vantaggio dei soliti "pochi",   e ne chiediamo la tutela contro speculazioni e interessi  particolari.
Arturo Francesco Incurato 
referente presidio LIBERA "Rita Atria" Pinerolo





Osservazioni alla DC n. 36 del 08-09/07/2015, avente ad oggetto le Controdeduzioni alle osservazioni alla Proposta tecnica del Progetto Preliminare ed il Progetto Preliminare della Variante Strutturale denominata “Variante Ponte”, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i
Introduzione
A nostro parere, la variante strutturale denominata “Variante ponte” non risponde alle esigenze di una revisione dell'attuale -ipertrofico- Piano Regolatore, punto qualificante anche del programma elettorale dell'attuale Amministrazione. La Variante è piuttosto la mera addizione di piccoli “aggiustamenti”, volti a soddisfare le molteplici esigenze e richieste pervenute da cittadini e professionisti, senza tuttavia che queste siano inscritte in un disegno-progetto generale, organicamente compiuto.
A questo si aggiunge una considerazione derivante dalle procedure sin qui seguite dall’Amministrazione: aver “celato” provvedimenti importanti quali la possibile demolizione del Turk; non aver tenuto conto, nella sostanza, dei pareri espressi dagli Enti sovracomunali nella Conferenza di Pianificazione; aver permesso che al progetto preliminare si aggiungessero nuovi e diversi interessi privatistici. Tutto questo, come scriviamo in seguito, ci pare inficiare il principio di trasparenza che, accanto al perseguimento dell’interesse pubblico, deve sempre muovere ogni provvedimento dell’Amministrazione.

1. Considerazioni sulle criticità procedurali

1.1 L’oscuramento del ruolo della copianificazione
Fra gli elaborati amministrativi e tecnici della variante non sono compresi i pareri espressi nelle Conferenze di Pianificazione. Ad illustrare i pareri, a rendere evidenti quelle che avrebbero dovuto essere le relative conseguenze progettuali di questo importante momento del nuovo modello di pianificazione urbanistica (la copianificazione appunto), è dedicato unicamente il cap. 3.6 della Relazione Illustrativa. In questo documento tuttavia “i contenuti” dei pareri sono riportati solo attraverso brevissime sintesi, non in forma estesa, e limitatamente ad aspetti ben circoscritti, mentre sono alquanto sfumate le obiezioni esprese alla variante a riguardo delle problematiche urbanistiche e paesistiche.
Vista questa carenza di informazioni della Relazione Illustrativa, e verificato che tali pareri non sono stati neppure resi pubblici, ne consegue che i cittadini e gli stesssi consiglieri (!) sono rimasti all’oscuro dei temi dibattuti nelle Conferenze di Pianificazione e, soprattutto, all'oscuro delle conclusioni che in quella sede sono emerse. Di fatto, cittadini e consiglieri sono stati sostanzialmente esclusi da una partecipazione consapevole alla formazione del piano.
Tutto questo appare in evidente contrasto con la LR. n. 56/77, laddove all'Art. 1 bis si legge: “2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l’ente che li promuove garantisce l’informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando, altresì, la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d’interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto.” E anche Art. 15: “7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal Consiglio.”.
Le criticità procedurali di cui abbiamo detto risultano “imbarazzanti”. Celare gli elementi sostanziali del dibattito svolto nella Conferenza -le compensazioni ambientali, la pianificazione paesistica, le trasformazioni sostenibili, il piano della collina, i corridoi ecologici- ha determinato infatti un duplice effetto: da un lato, come già detto, l'impossibilità di intervenire e dibattere sulla variante con cognizione di causa attraverso le osservazioni e le proposte; dall'altro, l'impedimento a che quei rilievi potessero rappresentare stimolo e buon motivo per intraprendere addirittura una nuova fase nella discussione sulle caratteristiche e la natura della variante stessa.
Ad oggi, la “Variante ponte” appare essenzialmente basata su richieste di trasformazioni episodiche, privatistiche, poco coerenti -se non estranee- ad un credibile progetto urbanistico utile alla città. Tanto che si è portati ad una preoccupante considerazione di carattere generale: difficile intravedere una progettualità che denoti carattere di “interesse pubblico” nel documento in esame.
Oltre alle già citate difformità dagli artt. 2 bis e 15 della LR. n. 56/77, è opportuno segnalare che la mancata pubblicazione di atti (i pareri espressi dalle CdP) essenziali al processo di piano potrebbero costituire una sorta di “patologia amministrativa”, con possibili profili di illegittimità gravanti sull’intero procedimento urbanistico.

1.2 Le interferenze nello svolgimento del processo tecnico-amministrativo
Il procedimento di adozione del progetto preliminare di variante in corso appare viziato da errori in ordine alla sequenzialità e coerenza dei vari passaggi previsti dalla normative in materia, determinando così probabili presupposti di illegittimità. Infatti sono stati impropriamente introdotti emendamenti aggiuntivi, anche durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, del tutto nuovi rispetto a quanto definito dalla proposta tecnica. Benché gli ambiti urbanistici della Proposta Tecnica -oggetto di possibili “osservazioni”- non siano rigidamente circoscritti come richiesto per il progetto preliminare (“Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante;” art. 15, comma 10 della LR. n. 56/77) è evidente, per analogia, che quegli elementi non possano eccedere, essere “qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto previsto nella proposta tecnica della Variante ponte. Quest'ultimo documento infatti già costituisce un progetto articolato e sostanzialmente concluso, come si evince dall’art. 14 comma 3 bis della LR. n. 56/77.

1.3 La sopravvenuta incompletezza del processo valutativo
Le nuove previsioni inserite dopo l’adozione della proposta tecnica, contrariamente a tutto l’impianto progettuale della stessa proposta, non sono state sottoposte alla verifica di assoggettabilità, determinando anche in questo caso un contrasto con la legge (artt. 3 bis e 15, LR. n. 56/77) e quindi un altro presupposto di illegittimità.
Inoltre occorre sottolineare il fatto che le nuove previsioni incrementali (es. la rifunzionalizzazione delle zone D1.1 – cartiera, RU6.4 -Corcos), creando considerevoli effetti (aumenti di superfici residenziali e commerciali), determinano una probabile alterazione del quadro ambientale e quindi la necessità della VAS.

1.4 L’inadeguatezza del parere motivato OTC di VAS
Ulteriore contributo alla debolezza del presente procedimento è dato dal provvedimento n. 32997 del 30/6/2015 dell’OTC per la Valutazione Ambientale, che si limita a ribadire che la procedura di pianificazione non è soggetta alla VAS. Tuttavia, non entrando nel merito delle successive implicazioni urbanistiche, si elude la prescrizione della DGR. 9/6/2008 n. 12-8931: “Richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni”. Infatti la valutazione dei pareri ambientali e le modalità per concretizzarle nell’apparato urbanistico con l’adeguata modalità progettuale e normativa è certamente in carico a tale organo (OTC per la Valutazione ambientale), il cui atto rappresenta il passaggio fra due discipline organicamente integrate, quella ambientale e quella urbanistica. C’è il rischio che tale operazione di modulazione progettuale richieda, a questo punto, una ulteriore valutazione (VAS) aggiuntiva non contemplata dalla legge.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte si richiede all’Amministrazione Comunale di revocare la DC n. 36 del 08-09/07/2015

2. Considerazioni sugli apporti esterni alla formazione della variante

2.1 Considerazioni sulle risposte dell’A.C. alle osservazioni e suggerimenti sulla proposta tecnica delle scriventi Associazioni.
Le associazioni richiedevano un corretto ed esaustivo adeguamento della Variante ai piani sovra-ordinati, secondo le modalità chiaramente illustrate nelle norme dei suddetti piani. Dalla conseguente controdeduzione comunale scopriamo invece che l’Amministrazione Comunale ritiene che il recepimento dei piani di Regione e Provincia si realizzi - “sic et simpliciter” - con la sola partecipazione dell'Amministrazione stessa alla Conferenza con questi enti; tutto il resto -integrazione di cartografie, analisi, norme- sembrerebbero dei meri dettagli. Pare così che si voglia affermare il predominio della “forma” (la procedura) sulla “sostanza” (il piano regolatore).
Naturalmente le scriventi Associazioni ribadiscono le richieste già formulate ma che ora sono rafforzate dalla sintonia con le conclusioni della Conferenza di Pianificazione.

2.2 Considerazioni sul recepimento dei pareri della Conferenza di pianificazione
Le richieste formulate a conclusione della Conferenza di Pianificazione dai vari enti avrebbero dovuto creare le condizioni per elevare la qualità del piano sia dal punto di vista metodologico che nel merito del progetto.
Il progetto preliminare si limita invece a recepire le richieste e i suggerimenti di natura disciplinare (essenziali per migliorare i meccanismi gestionali) mentre ignora sostanzialmente le sollecitazioni verso una pianificazione più organica e con una più spiccata caratterizzazione progettuale. Prevale, in più occasioni, il recepimento burocratico che prende forma nel sistematico rimando ad altri strumenti normativi (manuali, linee guida, piani esecutivi, protocolli di intesa). Conseguenza di questo modo di procedere è che, così facendo, si riducono sia i margini di condivisione che quelli di controllo delle trasformazioni urbane da parte della cittadinanza.

3. Osservazioni sui contenuti urbanistici della variante
Esaminati gli elaborati tecnici del Progetto Preliminare le Associazioni scriventi, visto il tenore delle non-risposte ricevute, ritengono di riproporre le osservazioni e suggerimenti già formulati sulla Proposta Tecnica con D.C. n. 4 del 4/2/2015.
Inoltre avanzano le seguenti richieste e suggerimenti:

    1. Zona RU5.1 – ambito Turk: si richiede di ripristinare la normativa precedente che garantiva e tutelava la conservazione dell'edificio, riconosciuto (anche dalla letteratura storica e specialistica) come esempio di archeologia industriale avente rilevante valore storico. Le disposizioni inerenti la tutela del manufatto, essendo state introdotte dalla Regione col provvedimento di approvazione, hanno particolare autorevolezza e quindi non possono essere stralciate. A questo riguardo, riteniamo davvero grave che l’Amministrazione abbia omesso nei suoi elaborati descrittivi (nella Proposta Tecnica e anche nel presente Progetto Preliminare) il richiamo a tale previsione di stralcio, rendendola piuttosto “clandestina”. Non è certo con questo agire che si rende un buon servizio all’immagine del Amministrazione Comunale.
Le stesse disposizioni riguardanti la richiesta di parere da parte della commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, ex art. 91 bis LR. n. 56/77, essendo stata posta come “facoltativa e discrezionale”, sembrano unicamente un espediente per legittimare, o almeno “agevolare”, la demolizione del Turk!

3.2 Zona CE7.4- Riva di Pinerolo: dal punto di vista urbanistico, si ritiene inaccettabile l’espulsione dall’abitato del campo di calcio (già esistente!), in quando si riducono gli spazi di socialità in un organismo edilizio già poco dotato di spazi di relazione. Eventuali situazioni di conflittualità determinate dall’attuale utilizzo -si tratta comunque di uno spazio destinato ad attività sportive- possono essere risolte in ben altro modo, ad esempio modificando la destinazione d’uso dello spazio pubblico a giardino o parco urbano. Si prospetta invece una operazione che lascia alquanto perplessi: lo spostamento del campo di calcio in area periferica, in sostituzione di un’area degradata (D7.2); la conseguente possibilità di edificare nuove residenze nell'area dell'attuale campo sportivo. A nostro parere, i supposti benefici pubblici derivanti dall'operazione non compensano i costi di impoverimento urbano e di relazione sociale che si vengono a determinare in quella zona; né risultano proporzionali, i supposti benefici, alla cospicua valorizzazione immobiliare che si riconosce al privato, consentendogli la realizzazione (e vendita) di superfici residenziali! Anche in questo caso ci domandiamo: dove è l'interesse pubblico?

3.3 Area per esposizione autoveicoli: si richiede di stralciare la previsione di un’area a temporanea esposizione di autoveicoli (indicata nell’art. 49, comma 13 delle NTA), collocata recentemente in zona agricola del prgc vigente, non essendo neppure chiaro con quale titolo abilitativo sia stato possibile. La previsione dell'area espositiva determina infatti un impatto visivo del tutto negativo proprio all’ingresso della città, in un luogo che, ancora oggi, mantiene una apprezzabile fascia inedificata di protezione, “a verde” e agricola. Quell'area di verde agricolo merita invece di essere tutelata, anche considerando che al suo interno sono presenti cascine ed edifici di valore documentario che caratterizzano il “paesaggio” a cintura della città.

    1. Zona A2.1 – Centro Storico: Anche in questo ambito non sono chiare le operazioni edilizie ed urbanistiche definitivamente approvate, (possibilità di abbattimento e ricostruzione senza vincolo del rispetto delle sagome, altezze, sedimi) frutto di un emendamento presentato in Consiglio Comunale. Le demolizioni e ricostruzioni devono avere carattere di eccezionalità, devono essere dettagliatamente motivate e non possono prescindere da una precisa individuazione cartografica (vedasi articoli legge regionale 56/77 sui centri storici).

    1. Zone NF – Nuclei frazionali: l’eliminazione della normativa di tutela di questi ambiti, e la facoltà di procedere con tutti i tipi d’intervento, può produrre l’alterazione sostanziale dei tessuti di carattere documentario e storico che contraddistinguono questi aggregati. Infatti mancando una perimetrazione cartografica, le disposizioni cautelari previste nell’art. 45 comma 4 tris difficilmente garantiscono la difesa degli insediamenti tradizionali. Riteniamo pertanto necessaria la perimetrazione puntuale degli ambiti meritevoli di conservazione scelti attraverso una procedura partecipata e condivisa con i cittadini.

    1. Zona RU 6.4 – Area ex Corcos: Le scriventi Associazioni ribadiscono quanto espresso nelle osservazioni già presentate. In presenza di un aumento abnorme delle superfici commerciali previste in quell’area, ritengono assolutamente indispensabile un preliminare aggiornamento del Piano del Commercio ed una attenta valutazione circa le ripercussioni che tali superfici possano avere sulle condizioni del residuo tessuto commerciale “di vicinato”. Tali perplessità sono giustificate e sostenute da quanto richiesto nei pareri della stessa Conferenza di Pianificazione.


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