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lunedì 2 settembre 2013

"Osservazioni alla delibera di variante urbanistica"

Osservazioni alla deliberazione di Consiglio comunale di Pinerolo n. 36 del 2-3 luglio 2013: «Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2013/2015 e relativa adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della l.r. 56/77»

Al sindaco di Pinerolo
Al Presidente del Consiglio Comunale di Pinerolo
Al Responsabile del procedimento
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

i sottoscritti
- Bertolotti Paolo, nato a Pinerolo il 7 dicembre 1957 e residente in Garzigliana via San Martino, 10, codice fiscale BRTPLA57T07G674I, tel. 3356752257,
- Gardiol Giorgio, nato a Pinerolo il 25 maggio 1942, e ivi residente in viale Rimembranza 29, codice fiscale GRDGRG42E25G674B, tel. 3356341752,
in qualità di componenti del gruppo «Osservatorio 0121», aderente al Forum nazionale «Salviamo il paesaggio – Difendiamo i territori»,

Premesso che:

- con ordinanza n. 284 del Registro delle ordinanze, del 15 luglio 2013, il Dirigente del Settore urbanistico del Comune di Pinerolo, pubblicata nell’Albo pretorio, da disposto la pubblicazione in visione sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi (dal 18 luglio al 01 agosto 2013) della deliberazione del Consiglio comunale in oggetto con allegati ed estratti del PRGC, e relazioni tecniche costituenti variante urbanistica ai sensi dell’art, 16 bis della legge regionale 56/77.
- nella medesima ordinanza è fissato un periodo di quindici giorni, (dal 02 al 16 agosto) affinché chiunque possa presentare osservazioni alla variante urbanistica deliberata dal Consiglio comunale.
- la deliberazione in oggetto riguarda Il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" che dovrebbe essere allegato al bilancio di previsione 2013 (tuttora non ancora pubblicato nell’Albo Pretorio) ed ha l'obiettivo di garantire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune. Esso individua i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati, tra questi l’area di terreno cosiddetta dei «Portici » via Buniva angolo via Chiappero, che è oggetto delle presenti osservazioni alla variante urbanistica relativa.

Tutto ciò premesso si osserva:

1 inosservanza della normativa sulla pianificazione territoriale
l’attuale normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. in GU n.80 del 5-4-2013) entrato in vigore : 20/04/2013, all’Art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) dispone che:
« 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
 b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale».
La fattispecie disposta dal D.lgs. su menzionato non ha trovato applicazione nella deliberazione di variante approvata. Infatti la pubblicazione dell’iniziativa pubblica della variante è successiva all’adozione delle delibera. Ciò rappresenta un pregiudizio negativo circa la partecipazione popolare alla pianificazione urbanistica che è uno dei punti fondativi della cultura politica urbanistica. IL TU degli enti locali, la direttive europee, (42/2011 e 25/203), lo stesso statuto della Città e del Regolamento del Consiglio comunale prevedono l’attivazione di specifiche forme di partecipazione popolare alle scelte di trasformazione urbanistica della Città. La mancanza di consultazione preventiva circa la possibile vendita dell’area dei «Portici blu», della variante e della possibile costruzione di un secondo «grattacielo» in aderenza all’esistente, ci sembra costituisca una palese contraddizione di quanto affermato nelle indicazioni programmatiche del Sindaco che scriveva : «(…) L’impegno è in particolare, di promuovere forme di consultazione e di dibattito pubblico, prima di adottare decisioni su temi qualificanti e fortemente coinvolgenti l’opinione pubblica, in primo luogo dando attuazione alle forme di partecipazione già previste nello Statuto comunale ….».

2 errata interpretazione legislativa.
La variante relativa i «Portici blu» si basa sul presupposto della applicabilità alla zona A5.1 «Portici nuovi» del Piano regolatore di Pinerolo della normativa della legge regionale 56/1977, articolo 16 bis, così come modificata dalla L.r. 3/2013. Come è noto le zone di tipo «A» dei piani regolatori costituiscono la zona territoriale omogenea del «centro  storico» (art. 2 del decreto interministeriale. 1444/168) cioè quella parte del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale.
La normativa dell’art 16 bis, escludeva l’applicabilità della procedura ai VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti derivanti dal piano di alienazione e valorizzazione nei casi di «limitate dimensioni» della variante stessa. Non è questo il caso in quanto la variante relativa prevede la costruzione di due edifici alti rispettivamente di 37,50 mt (10 piani f.t) e 26, 50 (6 piani f.t.) di grande impatto paesaggistico e ambientale (come scritto anche nella “Verifica di assoggettabilità alla VAS dell’area Portici blu”. dell’Arch. Guido Geuna che definisce la variante “capace di lasciare un segno forte sul paesaggio cittadino”).
Inoltre l’area dei «Portici blu» è utilizzata da alcuni lustri, in varie ore del giorno a fini sociali ( punto di incontro di giovani) ed è stata destinata con delibera del Comune da area mercatale (mercato dei prodotti biologici) ed ospita manifestazioni di animazione culturali del quartiere.
Né è possibile accedere al ragionamento presente nella relazione secondo cui secondo cui la zonizzazione e le tutela previste per gli interventi presati dall’art. 24 della L.r. 56/1977 si limitano ad «ad alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; l’area oggetto di variante urbanistica, non essendo compresa tra queste, non risulta soggetta ad alcun vincolo e quindi la sua trasformazione non incide in alcun modo sulle tutele esercitate dal citato articolo 24».
 Il PRGC, approvato nel 1998, ha incluso nell’area A5.1 l’area cosiddetta del «grattacielo», con annessa «piazzetta» priva di indici edificatori e circondata dai «Portici blu» (disegnati dal prof, Delio Fois), ciò è indice di una volontà di tutela del luogo, Luogo che pertanto ha le tutele generali del «centro storico».
Nemmeno è condivisibile l’argomento contenuto nella Relazione secondo cui « il mancato utilizzo dell’area potrebbe, comunque, indurre la trasformazione di altre aree di elevato pregio agricolo od ambientale». Il PRGC di Pinerolo dispone ancora di molte altre aree disponibili per interventi edilizi di carattere residenziale commerciale.
Pertanto, qualora si volesse procedere alla modifica della destinazione d’uso della zona questa dovrà essere effettuata con le procedure dei piani esecutivi.
Infine il Consiglio regionale del Piemonte, il 2 agosto scorso, ha approvato il disegno di legge regionale «collegato alla finanziaria» che, cancella il comma 6 dell’articolo 16bis della L.R: 56/77,Tale L.R. è in corso di pubblicazione sul BUR della Regione.
Pertanto la variante dovrà essere in ogni caso sottoposta alle procedure relative alla VAS.

3 - carenza di documentazione
La documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune è carente per quanto riguarda:
- mancanza di perizia estimativa del valore dell’area, comprensiva della dichiarazione dell’esistenza di eventuali servitù fondiarie. È noto che l’area è stata oggetto di un contenzioso tra l’Amministrazione comunale, l’impresa costruttrice, la proprietà de «grattacielo» conclusasi con un atto transattivo che ha trasferito la proprietà dell’area dei «Portici blu» al Comune. Nel sottosuolo dell’area, stando a quanto dichiarano i residenti sono presenti strutture (vasche) di servizio per il «grattacielo»
- manca la/e delibera/e di acquisizione dell’area «Portici blu» da parte del Comune e il relativa progetto di sistemazione dell’area e di realizzazione dei Portici
- manca lo studio di pre-fattibilità redatto dall’Arch. Guido Geuna, che la relazione illustrativa (pag.6) dichiara depositato agli atti, ma che non è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale, del Comune
- manca lo studio di conformità alla normativa antincendio degli edifici di possibile edificazione. Ed in particolare per ciò che riguarda gli accessi delle autoscale VVF dell’intera area A5.1 e l’allacciamento alla rete idrica dell’impianto antincendio.
Riteniamo che la conoscenza di questa documentazione sia indispensabile per una valutazione della variante.

4 - Osservazioni
La relazione illustrativa afferma che «la variante urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola di una capacità edificatoria a destinazione residenziale ed altre destinazioni compatibili con la residenza, e di attuare una riqualificazione urbanistica ed edilizia di un terreno che costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento incompiuto poiché l’ampliamento richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non è mai stato realizzato».
In realtà il mancato complemento del grattacielo secondo il progetto dell’Arch. Casassa, fu dovuto all’apposizione popolare e politica al progetto fin dagli anni 50 del 1900. Dalle cronache dell’epoca si appende che ci fu una raccolta di firme contrarie all’opera. Ne sorse un contenzioso concluso con la revoca della licenzia edilizia e con la acquisizione al patrimonio del Comune dell’area e la realizzazione a metà degli anni ottanta di un minimo arredo e dei «Portici blu».
Con questa configurazione l’area è stata utilizzata come spazio pubblico dagli abitanti/frequentatori della zona, e da circa 15 anni è sede del mercatino biologico che si tiene il primo ed il terzo sabato di ogni mese.
Secondo la relazione tale area oggi sarebbe un «vuoto urbano», da colmare con altre edificazioni di completamento del costruito. Ci permettiamo di non condividere questa considerazione. Infatti, «vuoti urbani» sono le piazze, i parchi, le strade, gli interstizi non edificati o qualunque altro spazio aperto indipendentemente dalla loro scala. Ciò che li identifica è la ricchezza che hanno, in modo più o meno marcato, di valori simbolici, attività o funzioni. Il vuoto deve essere ripensato e percepito come uno spazio pubblico multifunzionale, come luogo di vita personale in cui trascorrere il proprio tempo, come spazio aggregativo e di crescita della vita sociale collettiva. Una città «intelligente» (smart) non ha orrore dei vuoti, ma li «valorizza» a livello culturale e sociale, non li utilizza per creare «moneta urbanistica».
Inoltre la relazione illustrativa afferma che la «variante si configura come di “ristrutturazione urbanistica” di un’area di “recupero urbano” all’interno della zona normativa A5.1, mediante un intervento edilizio di completamento del tessuto costruito: l’area in oggetto è stata perimetrata come sub-area della zona A5.1 ed identificata con la lettera A (...) trasformandola e dotandola di una capacità edificatoria adeguata e sufficiente per promuovere e realizzare un intervento capace di riqualificare la zona».
Nella Relazione sull’assoggettabilità alla VAS, il professionista incaricato, Arch. Guido Geuna, precisa che l’operazione permetterebbe una «buona operatività edilizia». In altre parole la variante diventa una modalità per realizzare un nuovo tipo di rendita: la «rendita parassitaria di procedura».

5- Osservazioni puntuali alla relazione illustrativa
Vista l’importanza degli argomenti si specificano alcune osservazioni puntuali alla “Relazione illustrativa - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 05 dicembre 1977 n.56” e i rispettivi riferimenti legislativi/normativi:

- Osservazione 1
Nella relazione illustrativa -al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 05 dicembre 1977 n.56 - viene eseguita una verifica sugli standard dei servizi come richiesto dalla normativa urbanistica. Si fa presente che nei vari calcoli non è stata conteggiata la variante della PMT (ex Beloit) approvata dal Consiglio comunale negli scorsi mesi. Richiediamo, per ottemperare alla legislazione vigente, che vengano descritte le aree a servizi al fine di evitare gli artifici (anche questi meramente contabili) volti a far quadrare il bilancio degli standard, attraverso il computo di aree del tutto virtuali o inutilizzabili.
La piazzetta faceva parte degli standard?

- Osservazione 2
Dalla relazione illustrativa si apprende che “la variante urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola di una capacità edificatoria a destinazione residenziale ed altre destinazioni compatibili con la residenza, e di attuare una riqualificazione urbanistica ed edilizia di un terreno che costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento incompiuto poiché l’ampliamento richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non è mai stato realizzato”.
Riteniamo non corretto richiamare la vicenda del mancato ampliamento del grattacielo come “un incompiuto”. Come tutte le città, Pinerolo ha una sua storia di urbanizzazione in particolare questo luogo è rimasto per anni un luogo degradato (cantiere), ma nella metà degli anni 80 l’amministrazione comunale lo ha valorizzato come luogo pubblico acquisendolo al patrimonio e trasformandolo in piazza completa di aiuole ed arredo urbano con porticato coperto in continuazione dei Portici presenti.
La licenza edilizia del 24 novembre 1953 che autorizzava la costruzione del “grattacielo”, nella parte oggetto della variante, è sicuramente venuta a cadere sotto tutti gli aspetti (procedurale, economico, urbanistico, paesaggistico) con la costruzione della piazzetta e della struttura denominata “Portici blu”.
- Osservazione 3
Nella relazione viene scritto: “L’area pur essendo di proprietà pubblica, non è vincolata con destinazione a spazio pubblico dal vigente PRGC; è utilizzata come “piazzetta” con una frequentazione non significativa da parte della cittadinanza, è “arredata” da aiuole sopraelevate e pavimentata con massetti in calcestruzzo autobloccanti e contornata sui due lati lungo via dal porticato già descritto.”
Probabilmente il PRGC non ha assegnato all’area la destinazione d’uso quale Piazza ma il porticato e le aiuole sono presenti da un trentennio e l’amministrazione pubblica che le ha realizzate, si può sicuramente affermare, che ha voluto destinare quell’area a piazza (spazio libero, limitato in tutto o in parte da costruzioni, all’incrocio di più strade o lungo il tracciato di una via importante) o piazzetta (piccola piazza). Affermare che la piazza in questione ha una frequentazione poco significativa non corrisponde a verità non sono
infatti presenti dati sulla frequentazione della piazza che possano portare a tale conclusione. Gli scriventi possono tranquillamente affermare il contrario senza timore di essere smentiti. Non viene ad esempio citato in alcuna parte della relazione che ogni sabato mattina ogni 15gg sotto ai Portici viene effettuato un mercatino di prodotti biologici che non è poco frequentato. Si fa presente inoltre che anche piazzetta Verdi non ha una destinazione precisa nel piano regolatore (almeno sulle mappe cartografiche del PRGC) ma non crediamo che per questo “dettaglio” e/o “dimenticanza” cartografica venga considerata non vincolata a spazio pubblico.
Osservazione n.4
Nella relazione illustrativa si spiega che “La variante si propone, pertanto, di individuare un’area di recupero urbano all’interno dell’area contrassegnata con la sigla A5.1 esistente, trasformandola e dotandola di una capacità edificatoria adeguata e sufficiente per promuovere e realizzare un intervento capace di riqualificare la zona”.
Nella relazione illustrativa si scrive poi che la “variante si configura come di “ristrutturazione urbanistica” di un’area di “recupero urbano” all’interno della zona normativa A5.1, mediante un intervento edilizio di completamento del tessuto costruito: l’area in oggetto è stata perimetrata come sub-area della zona A5.1 ed identificata con la lettera “a”. ”
Intanto si fa presente che si tratta di una “trasformazione” piuttosto marcata, con questa variante -che può essere solo di tipo strutturale- nel caso venga approvata nonostante le osservazioni contrarie, si dà capacità edificatoria ad un’area che da PRGC e legislazione regionale- L.R. 56/77- non possiede assolutamente capacità edificatoria, in questo modo si intensifica in modo abnorme il tessuto urbanistico del centro della città compromettendo traffico la vivibilità ed il futuro di quella zona della città.
La “variante” non risponde ad un criterio di miglioramento (“valorizzazione”) urbanistico dell’area; infatti ci sembra che il termine “valorizzazione” sia utilizzato unicamente nella sua accezione economica cioè all'incremento di “valore” conseguente al riconoscimento di “diritti edificatori” ad aree pubbliche che oggi ne sono prive.

Si appongono inoltre le seguenti osservazioni puntuali:
La sub-area “a” è pensata per realizzare “la “valorizzazione dei Portici blu” rimane subordinata e interna alla zona A 5.1; zona A5.1 che nelle norme di attuazione del PRGC (art.36 comma 2 e art.37 punto C - NTA - Piano regolatore generale variante di adeguamento al PAI – luglio 2012) e in una tavola da disegno allegata viene individuata come “Centro storico commerciale- Portici Nuovi” da intendersi come ambito prescritto dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77. La zona della piazzetta “Portici Blu” è di fatto una zona commerciale proprio perché in essa si tiene da anni, un mercato contadino che ha cadenza quindicinale.
Non risulta corretta, se è vero come crediamo, quanto sin qui esaminato, l’affermazione presente nella “Verifica di assoggettabilità alla VAS dell’area “Portici blu”” a firma dell’Arch. Guido Geuna secondo cui: “La tutela esercitata dall’art. 24 della L.R. 56/77 smi non è estesa a tutta la superficie della zona centro storico commerciale – Portici Nuovi (Area A5.1) ma è limitata ad alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; l’area in oggetto di variante urbanistica, non essendo compresa tra queste, non risulta soggetta ad alcun vincolo e quindi la sua trasformazione non incide in alcun modo sulle tutele esercitate dal più volte citato articolo 24.”
Ai sensi della Legge regionale 56/21977 (modificata dalla legge 3/2013), art. 13 c.5, la “ristrutturazione urbanistica” non è ammessa nelle zone di tipo A (anche classificate secondo 1444/68 vedasi art 27 comma 5 LR 3/2013 – 13 comma 5 LR 56/77) come lo è la zona dei “Portici blu”. che una tavola del PRGC individua come zona “centro storico commerciale” da intendersi come «ambito prescritto dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77».
Si fa notare inoltre che invocare il “di recupero urbano” per questa area non è corretto l’area non è degradata. Infatti , per eseguire un recupero l’area dovrebbe essere considerata degradata, e, come richiesto dalla legislazione, dovrebbe essere redatta una analisi (relazione) dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione (vedasi tra l’altro art. 41bis-LR 3/13 art 54); relazione che non risulta agli atti.
Realizzare un completamento del tessuto urbano, significa realizzare “nuove opere su porzioni di territorio già parzialmente edificate” (art.13 comma 3 lettera f L.R. 3/13 art.27), completare quindi aree già edificate (ad. es. completare un edificio esistente) ma non aree inedificate come è di fatto la piazza dei Portici blu.
Si tenga poi presente che la normativa regionale per gli interventi ammessi nelle zone A richiede (art. 13 comma 5 L.R. 3/13 art 27) la conformità degli stessi all’art. 24 L.R. 3/13 art.41 (cit. “sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d),f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24”).
Ricadendo l’area della “piazzetta” all’interno dell’art. 24 della L.R. 56/77 non è possibile sulla stessa area alcuna edificazione e certamente non l’edificazione prevista dalla scheda di variante al PRGC. per la zona Sub-area “a” (vedasi commi 3-4 art. 24 – L.R. 3/13 art.41)
- Osservazione 5
Nella relazione viene scritto: “fissa la dotazione dei parcheggi pertinenziali nelle misure minime di legge.” Richiediamo che venga valutata sin dal progetto preliminare la possibilità di adempiere a questa prescrizione sulla quale l’amministrazione non può/deve fare sconti (almeno per quanto riguarda i parcheggi privati). La carenza di parcheggi nella zona ormai cronica già aggravata dalla costruzione stessa, verrebbe ancora peggiorata dalla mancanza di parcheggi privati.

- Osservazione 6

Nella relazione illustrativa viene scritto: «le distanze tra edifici ammettendo la possibilità di edificare in aderenza anche in riferimento all’art. n.7 delle norme di attuazione delle NTA..”» L’eventuale edificio previsto in variante essendo in Area di tipo A la NTA del PRGC. vigente non ammette la costruzione in aderenza infatti al punto 8 l’art. 7 afferma: “8-È ammessa, nelle zone di tipo B, C, D, NF, E ed EM (sempre salvo diversa prescrizione delle tabelle di area) la costruzione in aderenza al confine di proprietà, se preesiste una costruzione a confine senza finestre o con sole luci purché rientri in uno dei seguenti casi:
1) il nuovo edificio non superi l’altezza massima di m. 6,00 dal piano di campagna confinante 2) il nuovo edificio rientri nei limiti della sagoma dell'edificio esistente a confine
3) il nuovo edificio sia in continuità del fabbricato con fronte cieco in corrispondenza di un filo di fabbricazione su strada consolidato o prescritto 4) vi sia presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza con vincolo a soluzioni progettuali che valorizzino l'unitarietà con l'edificio preesistente (allineamento piani, ritmo aperture, etc.).”
Le questioni relative alle distanze dai confini e tra fabbricati continuano a dare vita in vari ambiti ad un notevole contenzioso giurisdizionale, per cui le discutibili prescrizioni che contenute nella scheda di variante per la nuova zona “a” saranno oggetti di possibili ricorsi in sede giurisdizionale da parte dei proprietari/inquilini del “grattacielo” e del palazzo “Juvenal”.

6 conclusioni
Il PRGC di Pinerolo, con questa variante, porta a 54.605 gli abitanti insediabili, mentre gli abitanti rilevati al censimento 2011 erano 34.854. Il totale delle abitazione è di 20.284 e di queste almeno 4.000 risultano oggi “non occupate”, o sfitte. Si tratta dunque di un piano regolatore largamente sovradimensionato rispetto alle esigenze residenziali. Purtroppo la politica del diritto all’abitare dei cittadini non è stato in grado di affrontare i problemi dell’abitazione dei ceti meno abbienti colpiti dalla crisi economica che investe il pinerolese. La precarizzazione della vita lavorativa e l’incertezza di poter disporre di un reddito adeguato impediscono molti giovani ad accedere all’acquisto della casa col mutuo o anche, più semplicemente, di ottenerne una in affitto. Così stiamo assistendo al moltiplicarsi di sfratti, ricerca di soluzioni che producono sovraffollamento abitativo. Così il Comune costretto ad intervenire con provvedimenti di tipo assistenziale. La variante dei «Portici blu» non risponde in alcun modo al problema che si è evidenziato del diritto all’abitare e della casa dei cittadini.
La trasformazione della «piazzetta dei Portici blu» in edifici residenziali e commerciali contraddice il diritto ai servizi collettivi sempre affermato come centrale nella politica amministrativa della città. I cittadini vengono cosi (de)privati di quei beni comuni che costituiscono elementi di qualità della vita associata.

L’«Osservatorio 0121» e il «Forum salviamo il paesaggio – difendiamo i territori» chiedono di poter illustrare le presenti osservazioni alla Conferenza dei servizi. al fine di precisarne il significato. Il territorio, le città e le risorse naturali che consentono la vita associata sono beni comuni non negoziabili. Le istituzioni pubbliche, attraverso le forme della partecipazione attiva
della popolazione, ne sono i custodi e i garanti nel quadro delle specifiche competenze. Per questo inviteremo come «Osservatorio 0121» l’Amministrazione ad un confronto pubblico con la popolazione su questa variante, da tenersi, se possibile, sulla stessa piazzetta oggetto di discussione.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
Paolo Bertolotti
Giorgio Gardiol

Pinerolo, 14 agosto 2013

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