SENTINELLE
DEL TERRITORIO. Torniamo ad occuparci di Urbanistica perché, come
abbiamo scritto sin dall'inizio della nostra attività come presidio
LIBERA "Rita Atria" Pinerolo, "(...) può
rappresentare un indicatore utile ad individuare gli scopi, gli
indirizzi, il “progetto generale” che guida e determina il carattere di
una amministrazione locale".
Ci riferiamo ora alla cosiddeta "Variante ponte", documento approntato dall'Amministrazione con Delibera n. 36 del 08-09/07/2015
Le associazioni pinerolesi che si interessano alla gestione del nostro territorio si erano già espress
o su quanto emergeva, a loro parere, dal progetto di Variante redatto dall'amministrazione. (leggi qui l'articolo integrale).
Ora siamo giunti alla fase di Proposta tecnica del Progetto Preliminare presenta dall'amministrazione in Consiglio Comunale. Proposta tecnica che non solo riconferma le perplessità già espresse ma le amplifica per i motivi che scriviamo nella introduzione alle Osservazioni presentate (lo scorso 28 settembre 2105): "(...) aver “celato” provvedimenti importanti
quali la possibile demolizione del Turk; non aver tenuto conto, nella
sostanza, dei pareri espressi dagli Enti sovra-comunali nella
Conferenza di Pianificazione; aver permesso che al progetto
preliminare si aggiungessero nuovi e diversi interessi privatistici.
Tutto questo, come scriviamo in seguito, ci pare inficiare il
principio di trasparenza che, accanto al perseguimento dell’interesse
pubblico, deve sempre muovere ogni provvedimento
dell’Amministrazione."
"Le pietre che parlano"
Parlando di materia urbanista, lo sappiamo, occorre superare uno scoramento che ogni volta assale: come gran parte della materia legislativa italiana, anche questo campo -l'urbanistica- appare volutamente noioso, ostico, contorto e complesso. Non è un caso che questo avvenga! Nel paese che aveva posto fra i principi fondamentali della sua Carta Costituzionale la tutela del Paesaggio (Art. 9), proprio quelle "vesti", le norme e le leggi, sono state usate in maniera addirittura "perversa".
Lo scriveva chiaramente
Salvatore Settis in "Paesaggio, Costituzione, Cemento" ( Ed. Einaudi, pag. 13-16.:
"(...) i delitti contro il paesaggio si consumano non ignorando le regole, ma modificandole o "interpretandole" con mille artifici, perchè siano al servizio non del bene pubblico, ma "del partito del cemento" invadente e trasversale (...) Nascondendosi dietro la facile foglia di fico di una normativa più o meno ben fatta, anzi sbandierandola a ogni occasione, amministratori e politici perpetrano manovre e accordi sottobanco, trasformando il paesaggio e le città, corpo vivo della nostra memoria storica e della nostra identità, in merce di scambio elettoralistica".
Amara l'analisi e la considerazione espressa da Salvatore Settis e le cui conseguenze si presentano, quotidianamente, al nostro stesso sguardo: il Paesaggio italiano, quotidianamente, viene distrutto spesso dalle leggi e dalle istituzioni che, invece, dovrebbero tutelarlo.
Amare considerazioni vengono anche dall'osservare il "corpo
vivo" della nostra città, Pinerolo,"le pietre che parlano" della sua storia passata e della storia che stiamo vivendo. Parlano i luoghi della città, il paesaggio della città; luoghi che negli ultimi decenni sono stati trasformati, modificati, mutandone spesso violentemente il carattere e la fisionomia. Questo è avvenuto in base a regole-leggi che avrebbero dovuto tener conto della storia e dei valori che quei luoghi esprimevano per la comunità, per assecondarli e difenderli, come presupposto essenziale del perseguimento del "bene-pubblico" nella evoluzione dell'organismo urbano. Occorre ricordare a noi tutti come la città, la sua forma e fisionomia, è sempre espressione dei valori etici e politici di una comunità.
Ancora Settis, parlando dello "sviluppo" degli organismi urbani: “
(…) la
progressiva trasformazione delle pianure e delle coste italiane in
un'unica immensa periferia, non avverrebbe impunemente se vi fosse fra i
cittadini una chiara percezione del valore della risorsa e
dell'irreversibilità del suo consumo. È oggi più che mai necessario
parlare di paesaggio”.
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il merlettificio Turk |
Noi pensiamo che a Pinerolo (come in altri luoghi) la sua classe politico-dirigente, l'attuale e quelle che si sono succedute negli ultimi decenni, debba ancora dare segni di operare concretamente per la salvaguardia del Paesaggio come "bene comune", come "bene collettivo"! Eppure, lo stesso
Consiglio di Stato lo ha ribadito (sentenza n. 2222- 29 aprile 2014) : "il paesaggio è bene primario e assoluto. Il paesaggio rappresenta un interesse
prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e,
quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie".
Ma il significato di "Paesaggio", è bene ricordarlo, non si limita al concetto meramente estetico di “bellezza naturale"
: "(...) il Paesaggio è l'insieme dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali, i valori che fondano l’identità stessa della nazione." ...e di una comunità! (aggiungiamo noi).
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Monte Oliveto |
Invece, anche a Pinerolo, associazioni e cittadini devono impegnarsi in strenue battaglie per difendere luoghi, lembi di Paesaggio, che amministrazioni comunali vorrebbero cementificare, modificare, cancellando con essi
Memoria e Paesaggio. Dietro l'aridità dei documenti urbanistici, infarciti di sigle, commi e articoli di leggi, sono "celati" luoghi della nostra vita quotidiana: l'edificio del
Turk, il
centro storico,
l'area ai piedi di Monte Oliveto, (la cosiddetta area CP7), area da tutelare secondo il Piano Paesaggistico della Regione e invece area "da cementificare" secondo l'Amministrazione comunale.
Noi auspichiamo che anche a Pinerolo si ribadisca il valore del
Paesaggio come "bene collettivo" su cui si fonda l'identità della comunità: un bene tale da essere "non negoziabile", né tanto meno "mercificabile" a vantaggio dei soliti "pochi", e ne chiediamo la tutela contro speculazioni e interessi particolari.
Arturo Francesco Incurato
referente presidio LIBERA "Rita Atria" Pinerolo
Osservazioni
alla DC n. 36 del 08-09/07/2015, avente ad oggetto le Controdeduzioni
alle osservazioni alla Proposta tecnica del Progetto Preliminare ed
il Progetto Preliminare della Variante Strutturale denominata
“Variante Ponte”, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 15 della
L.R. 56/1977 e s.m.i
A nostro
parere, la variante strutturale denominata “Variante ponte” non
risponde alle esigenze di una revisione dell'attuale -ipertrofico-
Piano Regolatore, punto qualificante anche del programma elettorale
dell'attuale Amministrazione. La Variante è piuttosto la mera
addizione di piccoli “aggiustamenti”, volti a soddisfare le
molteplici esigenze e richieste pervenute da cittadini e
professionisti, senza tuttavia che queste siano inscritte in un
disegno-progetto generale, organicamente compiuto.
A questo si
aggiunge una considerazione derivante dalle procedure sin qui seguite
dall’Amministrazione: aver “celato” provvedimenti importanti
quali la possibile demolizione del Turk; non aver tenuto conto, nella
sostanza, dei pareri espressi dagli Enti sovracomunali nella
Conferenza di Pianificazione; aver permesso che al progetto
preliminare si aggiungessero nuovi e diversi interessi privatistici.
Tutto questo, come scriviamo in seguito, ci pare inficiare il
principio di trasparenza che, accanto al perseguimento dell’interesse
pubblico, deve sempre muovere ogni provvedimento
dell’Amministrazione.
1.
Considerazioni sulle criticità procedurali
1.1
L’oscuramento
del ruolo della copianificazione
Fra gli elaborati
amministrativi e tecnici della variante non sono compresi i pareri
espressi nelle Conferenze di Pianificazione. Ad illustrare i pareri,
a rendere evidenti quelle che avrebbero dovuto essere le relative
conseguenze progettuali di questo importante momento del nuovo
modello di pianificazione urbanistica (la copianificazione appunto),
è dedicato unicamente il cap. 3.6 della Relazione
Illustrativa. In
questo documento tuttavia “i contenuti” dei pareri sono riportati
solo attraverso brevissime sintesi, non in forma estesa, e
limitatamente ad aspetti ben circoscritti, mentre sono alquanto
sfumate le obiezioni esprese alla variante a riguardo delle
problematiche urbanistiche e paesistiche.
Vista questa
carenza di informazioni della Relazione
Illustrativa, e
verificato che tali pareri non sono stati neppure resi pubblici, ne
consegue che i cittadini e gli stesssi consiglieri (!) sono rimasti
all’oscuro dei temi dibattuti nelle Conferenze di Pianificazione e,
soprattutto, all'oscuro delle conclusioni che in quella sede sono
emerse. Di fatto, cittadini e consiglieri sono stati sostanzialmente
esclusi da una partecipazione consapevole alla formazione del piano.
Tutto questo
appare in evidente contrasto con la LR. n. 56/77, laddove all'Art. 1
bis si legge: “2. I
processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono
pubblici; l’ente che li promuove garantisce l’informazione, la
conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei
cittadini agli stessi, assicurando, altresì, la concreta
partecipazione degli enti, dei portatori d’interesse diffuso e dei
cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di
confronto.” E anche
Art. 15: “7. Il
soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi
espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione,
predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal
Consiglio.”.
Le criticità
procedurali di cui abbiamo detto risultano “imbarazzanti”. Celare
gli elementi sostanziali del dibattito svolto nella Conferenza -le
compensazioni ambientali, la pianificazione paesistica, le
trasformazioni sostenibili, il piano della collina, i corridoi
ecologici- ha determinato infatti un duplice effetto: da un lato,
come già detto, l'impossibilità di intervenire e dibattere sulla
variante con cognizione di causa attraverso le osservazioni e le
proposte; dall'altro, l'impedimento a che quei rilievi
potessero rappresentare stimolo e buon motivo per intraprendere
addirittura una nuova fase nella discussione sulle caratteristiche e
la natura della variante stessa.
Ad oggi, la
“Variante ponte” appare essenzialmente basata
su richieste di trasformazioni episodiche, privatistiche, poco
coerenti -se non estranee- ad un credibile progetto urbanistico utile
alla città. Tanto che si è portati ad una preoccupante
considerazione di carattere generale: difficile intravedere una
progettualità che denoti carattere di “interesse pubblico” nel
documento in esame.
Oltre alle già citate
difformità dagli artt. 2 bis e 15 della LR. n. 56/77, è opportuno
segnalare che la mancata pubblicazione di atti (i pareri espressi
dalle CdP) essenziali al processo di piano potrebbero costituire una
sorta di “patologia amministrativa”, con possibili profili di
illegittimità gravanti sull’intero procedimento urbanistico.
1.2 Le
interferenze nello svolgimento del processo tecnico-amministrativo
Il procedimento di adozione
del progetto preliminare di variante in corso appare viziato da
errori in ordine alla sequenzialità e coerenza dei vari passaggi
previsti dalla normative in materia, determinando così probabili
presupposti di illegittimità. Infatti sono stati impropriamente
introdotti emendamenti aggiuntivi, anche durante lo svolgimento del
Consiglio Comunale, del tutto nuovi rispetto a quanto definito dalla
proposta tecnica. Benché gli ambiti urbanistici della Proposta
Tecnica -oggetto di possibili “osservazioni”- non siano
rigidamente circoscritti come richiesto per il progetto preliminare
(“Le osservazioni
devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o
della variante;”
art. 15, comma 10 della LR. n. 56/77) è evidente, per analogia, che
quegli elementi non possano eccedere, essere “qualcosa di più e di
diverso, rispetto a quanto previsto nella proposta tecnica della
Variante ponte.
Quest'ultimo documento infatti già costituisce un progetto
articolato e sostanzialmente concluso, come si evince dall’art. 14
comma 3 bis della LR. n. 56/77.
1.3 La
sopravvenuta incompletezza del processo valutativo
Le nuove
previsioni inserite dopo l’adozione della proposta tecnica,
contrariamente a tutto l’impianto progettuale della stessa
proposta, non sono state sottoposte alla verifica di
assoggettabilità, determinando anche in questo caso un contrasto con
la legge (artt. 3 bis e 15, LR. n. 56/77) e quindi un altro
presupposto di illegittimità.
Inoltre occorre sottolineare
il fatto che le nuove previsioni incrementali (es. la
rifunzionalizzazione delle zone D1.1 – cartiera, RU6.4 -Corcos),
creando considerevoli effetti (aumenti di superfici residenziali e
commerciali), determinano una probabile alterazione del quadro
ambientale e quindi la necessità della VAS.
1.4
L’inadeguatezza
del parere motivato OTC di VAS
Ulteriore
contributo alla debolezza del presente procedimento è dato dal
provvedimento n. 32997 del 30/6/2015 dell’OTC per la Valutazione
Ambientale, che si limita a ribadire che la procedura di
pianificazione non è soggetta alla VAS. Tuttavia, non entrando nel
merito delle successive implicazioni urbanistiche, si elude la
prescrizione della DGR. 9/6/2008 n. 12-8931: “Richiama,
per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i
provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante
di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla
valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali
condizioni”.
Infatti la valutazione dei pareri ambientali e le modalità per
concretizzarle nell’apparato urbanistico con l’adeguata modalità
progettuale e normativa è certamente in carico a tale organo (OTC
per la Valutazione ambientale), il cui atto rappresenta il passaggio
fra due discipline organicamente integrate, quella ambientale e
quella urbanistica. C’è il rischio che tale operazione di
modulazione progettuale richieda, a questo punto, una ulteriore
valutazione (VAS) aggiuntiva non contemplata dalla legge.
Per tutte le
argomentazioni sopra esposte si richiede all’Amministrazione
Comunale di revocare la DC n. 36 del 08-09/07/2015
2.
Considerazioni sugli apporti esterni alla formazione della variante
2.1
Considerazioni
sulle risposte dell’A.C. alle osservazioni e suggerimenti sulla
proposta tecnica delle scriventi Associazioni.
Le associazioni
richiedevano un corretto ed esaustivo adeguamento della Variante ai
piani sovra-ordinati, secondo le modalità chiaramente illustrate
nelle norme dei suddetti piani. Dalla conseguente controdeduzione
comunale scopriamo invece che l’Amministrazione Comunale ritiene
che il recepimento dei piani di Regione e Provincia si realizzi -
“sic et simpliciter”
- con la sola
partecipazione dell'Amministrazione stessa alla Conferenza con questi
enti; tutto il resto -integrazione di cartografie, analisi, norme-
sembrerebbero dei meri dettagli. Pare così che si voglia affermare
il predominio della “forma” (la procedura) sulla “sostanza”
(il piano regolatore).
Naturalmente le
scriventi Associazioni ribadiscono le richieste già formulate ma che
ora sono rafforzate dalla sintonia con le conclusioni della
Conferenza di Pianificazione.
2.2
Considerazioni
sul recepimento dei pareri della Conferenza di pianificazione
Le richieste
formulate a conclusione della Conferenza di Pianificazione dai vari
enti avrebbero dovuto creare le condizioni per elevare la qualità
del piano sia dal punto di vista metodologico che nel merito del
progetto.
Il progetto
preliminare si limita invece a recepire le richieste e i suggerimenti
di natura disciplinare (essenziali per migliorare i meccanismi
gestionali) mentre ignora sostanzialmente le sollecitazioni verso una
pianificazione più organica e con una più spiccata
caratterizzazione progettuale. Prevale, in più occasioni, il
recepimento burocratico che prende forma nel sistematico rimando ad
altri strumenti normativi (manuali, linee guida, piani esecutivi,
protocolli di intesa). Conseguenza di questo modo di procedere è
che, così facendo, si riducono sia i margini di condivisione che
quelli di controllo delle trasformazioni urbane da parte della
cittadinanza.
3.
Osservazioni sui contenuti urbanistici della variante
Esaminati gli
elaborati tecnici del Progetto Preliminare le Associazioni scriventi,
visto il tenore delle non-risposte ricevute, ritengono di riproporre
le osservazioni e suggerimenti già formulati sulla Proposta Tecnica
con D.C. n. 4 del 4/2/2015.
Inoltre
avanzano le seguenti richieste e suggerimenti:
Zona
RU5.1 – ambito Turk:
si richiede di ripristinare la normativa precedente che garantiva e
tutelava la conservazione dell'edificio, riconosciuto (anche dalla
letteratura storica e specialistica) come esempio di archeologia
industriale avente rilevante valore storico. Le disposizioni
inerenti la tutela del manufatto, essendo state introdotte dalla
Regione col provvedimento di approvazione, hanno particolare
autorevolezza e quindi non possono essere stralciate. A questo
riguardo, riteniamo davvero grave che l’Amministrazione abbia
omesso nei suoi elaborati descrittivi (nella Proposta Tecnica e
anche nel presente Progetto Preliminare) il richiamo a tale
previsione di stralcio, rendendola piuttosto “clandestina”. Non
è certo con questo agire che si rende un buon servizio
all’immagine del Amministrazione Comunale.
Le
stesse disposizioni riguardanti la richiesta di parere da parte della
commissione regionale per gli insediamenti d’interesse
storico-artistico, paesaggistico o documentario, ex art. 91 bis LR.
n. 56/77, essendo stata posta come “facoltativa e discrezionale”,
sembrano unicamente un espediente per legittimare, o almeno
“agevolare”, la demolizione del Turk!
3.2
Zona
CE7.4- Riva di Pinerolo:
dal punto di vista
urbanistico, si ritiene inaccettabile l’espulsione dall’abitato
del campo di calcio (già esistente!), in quando si riducono gli
spazi di socialità in un organismo edilizio già poco dotato di
spazi di relazione. Eventuali situazioni di conflittualità
determinate dall’attuale utilizzo -si tratta comunque di uno spazio
destinato ad attività sportive- possono essere risolte in ben altro
modo, ad esempio modificando la destinazione d’uso dello spazio
pubblico a giardino o parco urbano. Si prospetta invece una
operazione che lascia alquanto perplessi: lo spostamento del campo di
calcio in area periferica, in sostituzione di un’area degradata
(D7.2); la conseguente possibilità di edificare nuove residenze
nell'area dell'attuale campo sportivo.
A nostro parere, i
supposti benefici pubblici derivanti dall'operazione non compensano i
costi di impoverimento urbano e di relazione sociale che si vengono a
determinare in quella zona; né risultano proporzionali, i supposti
benefici, alla cospicua valorizzazione immobiliare che si riconosce
al privato, consentendogli la realizzazione (e vendita) di superfici
residenziali! Anche in questo caso ci domandiamo: dove è l'interesse
pubblico?
3.3
Area
per esposizione autoveicoli:
si richiede di
stralciare la previsione di un’area a temporanea esposizione di
autoveicoli (indicata nell’art. 49, comma 13 delle NTA), collocata
recentemente in zona agricola del prgc vigente, non essendo neppure
chiaro con quale titolo abilitativo sia stato possibile. La
previsione dell'area espositiva determina infatti un impatto visivo
del tutto negativo proprio all’ingresso della città, in un luogo
che, ancora oggi, mantiene una apprezzabile fascia inedificata di
protezione, “a verde” e agricola. Quell'area di verde agricolo
merita invece di essere tutelata, anche considerando che al suo
interno sono presenti cascine ed edifici di valore documentario che
caratterizzano il “paesaggio” a cintura della città.
Zona
A2.1 – Centro Storico:
Anche in questo ambito non sono chiare le operazioni edilizie ed
urbanistiche definitivamente approvate, (possibilità di abbattimento e ricostruzione senza vincolo del rispetto delle sagome, altezze, sedimi) frutto di un emendamento
presentato in Consiglio Comunale. Le demolizioni e ricostruzioni
devono avere carattere di eccezionalità, devono essere
dettagliatamente motivate e non possono prescindere da una precisa
individuazione cartografica (vedasi articoli legge regionale 56/77
sui centri storici).
Zone
NF – Nuclei frazionali:
l’eliminazione della normativa di tutela di questi ambiti, e la
facoltà di procedere con tutti i tipi d’intervento, può
produrre l’alterazione sostanziale dei tessuti di carattere
documentario e storico che contraddistinguono questi
aggregati. Infatti mancando una perimetrazione cartografica, le
disposizioni cautelari previste nell’art. 45 comma 4 tris
difficilmente garantiscono la difesa degli insediamenti
tradizionali. Riteniamo pertanto necessaria la
perimetrazione puntuale degli ambiti meritevoli di conservazione
scelti attraverso una procedura partecipata e condivisa con i
cittadini.
Zona
RU 6.4 – Area ex Corcos:
Le scriventi Associazioni ribadiscono quanto espresso nelle
osservazioni già presentate. In presenza di un aumento abnorme
delle superfici commerciali previste in quell’area, ritengono
assolutamente indispensabile un preliminare aggiornamento del Piano
del Commercio ed una attenta valutazione circa le ripercussioni che
tali superfici possano avere sulle condizioni del residuo tessuto
commerciale “di vicinato”. Tali perplessità sono giustificate
e sostenute da quanto richiesto nei pareri della stessa Conferenza
di Pianificazione.